Ammortizzatori sociali 2015: la nuova ASPI

È stata introdotta una nuova disciplina per il sostegno al reddito nei confronti dei lavoratori dipendenti in caso di disoccupazione involontaria (D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22). La nuova assicurazione sociale,  denominata NASpI, si caratterizza per la sua natura “universale” a favore di tutti i lavoratori e legata alla storia contributiva del lavoratore. Vediamo come funziona.

La nuova assicurazione sociale per l’impiego decorrerà dal 1 maggio 2015, sostituendo le prestazioni di ASpI e MiniASpI introdotte dall’art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Saranno tutelabili tutti gli eventi di disoccupazione decorrenti dal 1 maggio 2015.

Destinatari del nuovo ammortizzatore sociale per il sostegno al reddito saranno tutti i lavoratori dipendenti, ad esclusione dei seguenti soggetti:

  • gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato;
  • i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni.

La Nuova Aspi è riconosciuta:

  • ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione;
  • ai lavoratori che abbiano rassegnato le dimissioni per giusta causa;
  • nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro ai sensi  art. 7 L. 604/1966.

Inoltre, i lavoratori dovranno possedere congiuntamente i seguenti requisiti:

  • siano in stato di disoccupazione (art.1, c.2, lett. c) D.Lgs. 181/2000);
  • possano far valere, nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
  • e possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo o equivalenti, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

Per la definizione della nuova indennità, la Naspi dovrà essere rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni utili comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive e divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.

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La misura del sostegno al reddito sarà così determinata:

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La corresponsione della NASpI avviene mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Viene inoltre prevista una graduale riduzione dell’indennità corrisposta nella misura del 3% al mese dal primo giorno del quarto mese di fruizione.

La domanda di accesso alla NASpI è da effettuarsi in modalità telematica all’INPS entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro e decorre dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda e in ogni caso non prima dell’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

I lavoratori potranno richiedere la liquidazione anticipata della NASpI, per un importo complessivo pari al trattamento spettante non ancora erogato, in unica soluzione, a titolo di incentivo all’avvio di un’attività di lavoro autonomo o di un’attività in forma di impresa individuale o per associarsi in cooperativa.

Il lavoratore in corso di fruizione della NASpI può cumulare l’indennità con ulteriori redditi da lavoro dipendente. Ne viene però sancita la decadenza nel caso in cui sia instaurato un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione (pari a 8.000,00 € annui). Qualora la retribuzione corrisposta sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione, il lavoratore mantiene la prestazione, a condizione che comunichi all’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività, il reddito annuo previsto e che il datore di lavoro o, qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione, l’utilizzatore, siano diversi dal datore di lavoro o dall’utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro. In caso di mantenimento della NASpI, la prestazione è ridotta.

Inoltre l’indennità NASpI risulta compatibile con la prestazione di lavoro autonomo purché dall’attività intrapresa scaturisca un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione (pari a 4.800,00 € annui). In tal caso il lavoratore deve informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. L’Istituto provvederà a ridurre il valore dell’indennità di un importo pari all’80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno.

La riduzione è ricalcolata d’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Il lavoratore esentato dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi è tenuto a presentare all’INPS un’apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall’attività lavorativa autonoma.

Il lavoratore decade dalla fruizione della NASpI in caso di:

  • perdita dello stato di disoccupazione;
  • inizio di un’attività lavorativa subordinata senza provvedere alle previste comunicazioni;
  • inizio di un’attività lavorativa in forma autonoma senza provvedere alla necessaria comunicazione;
  • raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
  • acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per la NASpI;
  • violazione delle regole di condizionalità di cui all’art. 7.

Francesco Geria – LaborTre Studio Associato