Associazioni Sportive Dilettantistiche: niente più pagamenti tracciati

Le Associazioni Sportive Dilettantistiche che operano in regime forfettario previsto dalla Legge 398/91 potranno effettuare movimenti di denaro contante oltre il limite di tracciabilità ad oggi in vigore di euro 1.000,00.

Secondo quanto previsto dall’art.5 delle Legge 133/1999 e dalla successiva Legge 190/2014, tutti i pagamenti effettuati  da e verso Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche, se di importo non inferiore a euro 1.000,00, devono essere movimentanti con strumenti tracciabili, pena la decadenza dal regime contabile agevolato.

Il D.Lgs. 158/2015, all’art. 19, modifica tale disposizione, stabilendo che la violazione dell’obbligo di effettuare le movimentazioni finanziarie di importo pari o superiore a euro 1.000,00 con sistemi tracciabili non fa perdere il diritto all’applicazione del regime contabile di cui alla Legge 398/91. Rimane comunque ferma l’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal D.Lgs. 471/97.

Il D.Lgs. 158/2015, all’art.32, stabilisce l’entrata in vigore dal 1 gennaio 2017; nella Legge di stabilità 2016, ancora in fase di approvazione, pare che tale data sia anticipata al 1 gennaio 2016.

Rimangono valide, per la perdita dell’agevolazione contabile:

  • il superamento del limite annuo di ricavi per euro 250.000,00 effettuati nel periodo d’imposta considerato;
  • la perdita, di fatto, della qualifica di ente non profit (costi/ricavi commerciali inferiori ai costi/ricavi istituzionali). Per la determinazione della componente commerciale (deducibile) dei costi promiscui è stato stabilito un preciso criterio: secondo quanto previsto dall’art. 144, co. 4 del TUIR, i costi commerciali sono deducibili in base al rapporto che c’è tra i ricavi commerciali e i ricavi complessivi dell’ente.

Ulteriori ipotesi di estromissione della L. 398/9 si verificano soprattutto nel caso in cui l’Associazione Sportiva Dilettantistica venga sottoposta a verifica fiscale. In particolare si esce dal regime forfettario se:

  • l’associazione non ha tenuto il prospetto conforme al modello di cui al D.M. 11 febbraio 1997 e non ha fornito alcuna documentazione idonea a provare la sussistenza dei requisiti sostanziali per l’applicazione delle disposizioni di legge;
  • non ha predisposto il rendiconto di cui all’art. 5, co. 5 del D.P.R.  n. 473/99 e non ha fornito la documentazione idonea ad attestare la realizzazione dei proventi esclusi dal reddito imponibile;
  • ha violato in modo sistematico la clausola di democraticità prevista dal proprio statuto.

Quindi se, a seguito di un accertamento, viene constatata la perdita del regime forfettario, sarà l’ufficio a provvedere a ricostruire il reddito imponibile, anche  induttivamente, ovvero ricostituendo il reddito imponibile partendo dal rendiconto economico-finanziario redatto dall’associazione e sottraendo dai ricavi la maggior parte dei costi indicati nel documento.

Rita Martin – Centro Studi CGN