Medici: comunicazione al sistema tessera sanitaria entro il 9 febbraio 2016

Per i medici e gli odontoiatri arriva la fatidica scadenza del 9 febbraio 2016, termine entro il quale dovranno trasmettere al sistema tessera sanitaria l’elenco delle prestazioni sanitarie erogate nel 2015, al fine di consentirne l’inserimento del modello 730/2016 precompilato. Ecco un breve riepilogo in vista della scadenza.

Si ricorda che, secondo il punto 2.3.1 dell’allegato al D.M. 31 luglio 2015, per ogni fattura ovvero ricevuta emessa da ogni medico iscritto all’ordine, a seguito della presentazione della tessera sanitaria, devono essere inviate le informazioni riguardanti le seguenti tipologie di prestazioni sanitarie:

  • spese per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale esclusi gli interventi di chirurgia estetica;
  • visite mediche generiche e specialistiche o prestazioni diagnostiche e strumentali;
  • prestazioni chirurgiche ad esclusione della chirurgia estetica;
  • interventi di chirurgia estetica ambulatoriali o ospedalieri;
  • certificazioni mediche;
  • altre spese sostenute dagli assistiti, non comprese nell’elenco precedente.

Al fine di individuare l’importo delle spese sanitarie sostenute che effettivamente potrà beneficiare della detrazione d’imposta da inserire nel modello 730/2016 precompilato, occorre conoscere anche l’ammontare dei rimborsi effettuati direttamente dai medici e dalle strutture sanitarie e quanto è stato rimborsato dai vari fondi assistenziali a cui il contribuente risulta iscritto.

Per quanto riguarda il termine per l’invio, sono state confermate le seguenti scadenze:

  • entro il 9 febbraio 2016, le strutture sanitarie e i medici dovranno trasmettere i dati relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi effettuati nel 2015 per prestazioni non erogate o erogate parzialmente;
  • entro il 29 febbraio 2016, gli enti e le casse aventi finalità esclusivamente assistenziale e i fondi integrativi del SSN dovranno inviare i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate nell’anno 2015 per effetto dei contributi versati dai contribuenti iscritti a tali enti e casse.

In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati in oggetto si applica la sanzione di 100 euro per ogni comunicazione con un massimo di 50.000 euro. Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000 euro.

Nei casi di errata comunicazione dei dati, inoltre, la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, entro i cinque giorni successivi alla segnalazione stessa.

Si segnala che la Legge di Stabilità 2016 ha stabilito che, per le trasmissioni effettuate nel primo anno previsto per l’invio dei dati all’Agenzia delle Entrate non si applicano le sanzioni nei casi di lieve tardività o di errata trasmissione dei dati stessi, se l’errore non determina un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata.

Per quanto concerne le modalità di invio della comunicazione, come si è già detto in un precedente articolo del 21 dicembre 2015, si confermano le difficoltà tecnico-organizzative che in principio si temevano. Tali difficoltà, infatti, hanno portato prima la Federazione degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri e poi anche il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili a chiedere al Ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan, e alla Direttrice dell’Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, di concedere una proroga della scadenza, che è stata concessa.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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