Nuovi limiti al pagamento in contanti per le locazioni

La Legge di Stabilità 2016 introduce alcune novità in merito al pagamento in contanti del canone di locazione. Di seguito si analizzano vecchi e nuovi limiti e le sanzioni previste in caso di inadempimento.

Normativa previgente

L’art. 1 c. 50 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) modificava l’art. 12 del D.L. 201/2011 con lo scopo evidente di ridurre l’evasione fiscale e bloccare il fenomeno degli affitti in nero; dopo il primo comma, veniva inserito il seguente: 1.1. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l’importo, in forme e modalità che escludano l’uso del contante e ne assicurino la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l’ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore.

Pertanto, dal 1 gennaio 2014, tutti i pagamenti riguardanti i canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di edilizia residenziale pubblica, dovevano essere corrisposti obbligatoriamente, quale ne fosse stato l’importo, in forme e modalità che escludessero l’uso del contante e che, pertanto, ne assicurassero la tracciabilità (bonifico, assegni, carte di credito/debito, ecc.).

Successivamente, con nota DT 10492 del 5/2/2014, il Ministero Economia e Finanze forniva delucidazioni sull’obbligo di provvedere al pagamento dei canoni di locazione per unità abitative con modalità e forme che escludessero l’uso del contante.

In sostanza, il Ministero affermava come la disposizione di cui alla Legge 147/2013 fosse in contrasto con la normativa antiriciclaggio, che fissava allora a euro 999,99 il limite di utilizzo del contante per qualsiasi operazione messa in essere.

Pertanto, fermo il limite di carattere generale di cui all’art. 49 D.Lgs. n. 231/07, la finalità di conservare traccia delle transazioni in contante, eventualmente intercorse tra locatore e conduttore, poteva ritenersi soddisfatta fornendo una prova documentale, comunque formata, purché chiara, inequivoca e idonea ad attestare la devoluzione di una determinata somma di denaro contante al pagamento del canone di locazione, anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali, necessaria all’ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali previste dalla legge a vantaggio delle parti contraenti.

Normativa attuale

La nuova Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) all’art. 1 c. 902 stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il limite massimo per poter pagare in contanti il canone di locazione si alza da euro 999,99 a euro 2.999,99, adattando quindi il procedimento alla modifica delle soglie della normativa antiriciclaggio.

Tale nuovo limite si riferisce sempre ai contratti di locazione destinati ad uso abitativo includendo l’affitto di box auto, garage o cantine, considerati pertinenze dell’abitazione. Rimangono esclusi gli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Ma non solo. Al contrario di quanto stabilito finora, sono coinvolti anche i contratti di locazione di immobili destinati ad uso commerciale (negozi, botteghe, capannoni, uffici e in generale gli immobili con destinazione d’uso non abitativo).

Per i canoni di locazione di importo pari o superiore a euro 3.000,00 è d’obbligo ricorrere agli strumenti di pagamento tracciabile.

Sanzioni

Poiché si tratta di limite di denaro contante e, pertanto, ci si riferisce alla normativa antiriciclaggio, le sanzioni sono pesanti.

Per chi effettua pagamenti in contanti superando la soglia, e aggiungerei, con la possibilità che possa essere coinvolto anche il locatore che ha accettato l’importo, è prevista una sanzione amministrativa che può oscillare tra l’1% e il 40% dell’importo versato, se l’importo trasferito è compreso tra euro 3.000,00 ed euro 50.000,00; se l’importo trasferito risulta essere superiore a euro 50.000,00, la sanzione applicata sarà dal 5% al 40% dell’importo versato.

Per completezza, si ricorda che il limite va rapportato all’importo dovuto in base alla periodicità del canone (mensile, bimensile, trimestrale, annuale).

Rita Martin – Centro Studi CGN