Rate non pagate sugli atti di accertamento? È possibile rimediare

Pagando la rata omessa entro il prossimo 31 maggio, è possibile essere riammessi al beneficio della rateizzazione delle somme dovute e ottenere l’eliminazione delle sanzioni irrogate a seguito della decadenza.

Con la Circolare n. 13/E del 22 aprile scorso, l’Agenzia delle Entrate ha reso noti tempi e modalità per la riammissione alle rateizzazioni derivanti dalla definizione di:

  • atto di adesione all’avviso di accertamento ai sensi dell’art.7 del D.Lgs. n. 218-1997;
  • processo verbale di constatazione – D.Lgs.n. 218-1997;
  • invito a comparire – D.Lgs.n. 218-1997;
  • avviso di accertamento, ai sensi dell’art.15 del D.Lgs.n. 218-1997.

Il provvedimento legislativo che ha previsto tale possibilità è contenuto nell’art.1, commi da 134 a 138 della L. 28.12.2015 n. 208 (la Legge di Stabilità 2016).

La riammissione sarà possibile:

  • per le imposte dirette (IRPEF – IRES – Addizionali comunali e regionali – IRAP). Pertanto, resta esclusa dalla disposizione in esame l’IVA;
  • per il mancato pagamento di qualsiasi rata originariamente prevista dal piano di rateazione, ad eccezione della prima. Si tratta quindi di provvedere a regolare la rata il cui mancato pagamento ha originato la decadenza dal beneficio della rateazione;
  • per i pagamenti omessi nel periodo compreso tra il 15 ottobre 2012 e il 15 ottobre 2015;
  • se entro il 31 maggio 2016 verrà pagata la prima delle rate ” scadute ” che risulta non pagata entro la data di scadenza della rata successiva.

Il pagamento dovrà essere effettuato utilizzando il modello F24 e indicando gli stessi codici tributo presenti nei versamenti delle rate del precedente piano di rateizzazione.

Relativamente alla somma da versare (imposte, interessi e sanzioni originarie), la Circolare 13/E prevede che:

  • se l’atto dal quale scaturiva il debito che è stato rateizzato portava solo le imposte dirette alle quali si applica il provvedimento, per la riammissione in termini si dovrà pagare lo stesso importo della rata allora dovuto;
  • se invece l’atto dal quale scaturiva il debito che è stato rateizzato portava, oltre alle imposte dirette alle quali si applica il provvedimento, anche delle altre, queste ultime dovranno essere escluse dal pagamento da effettuarsi entro il 31 maggio.

Gli interessi dovuti a titolo di rateazione, dalla data di scadenza originaria della rata non pagata alla data di effettuazione del pagamento (entro il 31 maggio), saranno determinati a cura dell’Ufficio.

La riammissione alla rateazione del debito è possibile sia nel caso in cui la rata dovuta non si sia versata totalmente sia nel caso in cui si sia effettuato un pagamento inferiore a quello dovuto. Nel primo caso, si dovrà pagare la rata omessa per l’intero importo originariamente previsto; nel secondo caso, si dovrà pagare la differenza allora non versata.

È previsto che, nel caso di “errore scusabile” nel pagamento effettuato per la riammissione in termini, l’Ufficio potrà recuperare la differenza dovuta, all’atto della predisposizione del nuovo piano rateale.

Nei 10 giorni successivi al pagamento, una copia di esso dovrà essere trasmesso all’Ufficio che ha emesso l’originario provvedimento di rateazione, affinché si possa attivare con celerità:

  • la sospensione dei carichi eventualmente iscritti a ruolo;
  • la rielaborazione del nuovo piano di ammortamento in tempo utile per la scadenza di pagamento della rata successiva.

Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo