Riammissione alla rateazione: ecco tutte le istruzioni

Entro 10 giorni dal pagamento della prima delle rate scadute, potrà essere presentata, all’Agenzia delle Entrate che ha emanato l’originario provvedimento di rateazione, l’istanza per intervenire sulle iscrizioni a ruolo esistenti.

Continuando la trattazione del tema già affrontato in un precedente articolo, esaminiamo la possibilità di ottenere la sospensione della riscossione dei carichi iscritti a ruolo per coloro che si sono avvalsi del provvedimento legislativo contenuto nell’art. 1, commi da 134 a 138 della L. 28.12.2015 n. 208 (la Legge di Stabilità 2016).

La riammissione al pagamento rateale delle imposte dirette (IRPEF – IRES – Addizionali comunali e regionali – IRAP), comporta la possibilità di ottenere:

  • la rielaborazione del nuovo piano di ammortamento del debito;
  • la sospensione dei carichi eventualmente iscritti a ruolo.

È la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13/E del 22.4.2016, che, tra l’altro, indica agli Uffici interessati le procedure da seguire per disporre la sospensione dei carichi iscritti a ruolo a seguito della decadenza dal beneficio della rateizzazione derivante dalla definizione di:

  • atto di adesione all’avviso di accertamento ai sensi dell’art.7 del D.Lgs. n. 218-1997;
  • processo verbale di constatazione – D.Lgs.n. 218-1997;
  • invito a comparire – D.Lgs.n. 218-1997;
  • avviso di accertamento, ai sensi dell’art.15 del D.Lgs.n. 218-1997.

Pertanto, l’Ufficio, ricevuta l’istanza contenente la quietanza di pagamento effettuata entro il 31 maggio 2016, che rappresenta la volontà del contribuente di riprendere i pagamenti interrotti, procederà alla sospensione dei carichi iscritti a ruolo, anche se a loro volta, oggetto di rateizzazione ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 602-1973.

Il provvedimento di sospensione riguarderà le imposte dirette impagate, i relativi interessi nonchè le sanzioni, comprese quelle aggiuntive applicate a seguito della decadenza dell’originaria dilazione concessa dall’Agenzia delle Entrate.

Se il contribuente dovesse avere effettuato qualche pagamento in acconto all’Agente della Riscossione, anche a seguito dell’accettazione di un piano rateale, l’Agenzia delle Entrate competente riconoscerà dette somme in sottrazione di ciò che sarà dovuto.

Non saranno però rimborsate le somme eventualmente già pagate, eccedenti il totale dovuto secondo i nuovi conteggi.

Sarà solo dopo avere verificato l’integrale pagamento di tutte le rate previste dal nuovo piano di rateazione, che l’Agenzia delle Entrate competente dovrà :

  • revocare la sospensione della riscossione dei carichi iscritti a ruolo;
  • disporre lo sgravio di quest’ultimi.

Infine, attenzione al puntuale pagamento delle rate del nuovo piano rateale, perchè il debitore decadrà definitivamente dal beneficio della rateazione nel caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive.

Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo