Super Bonus Occupazione: ecco come cambiano i tirocini

Il Ministero del Lavoro ha istituito, nell’ambito del Programma Garanzia Giovani, il “Super Bonus Occupazione – trasformazione tirocini”. Vediamo in cosa consiste l’incentivo, a chi è destinato e quali sono i requisiti per poterne beneficiare.

L’incentivo in esame è riconosciuto per le assunzioni:

  • con contratto a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione);
  • effettuate a partire dal 1° marzo 2016 fino al 31 dicembre 2016.

Destinatari dell’incentivo sono i giovani:

  • di età compresa tra i 16 e i 29 anni;
  • che stiano svolgendo o abbiano svolto un tirocinio curriculare o extracurriculare nell’ambito della Garanzia Giovani, avviato entro il 31 gennaio 2016. Sul punto si precisa che:
    • sono “curriculari” i tirocini inclusi nei piani di studio dell’Università e degli istituti scolastici sulla base di norme regolamentari ovvero altre esperienze previste all’interno di un percorso formale di istruzione o di formazione, la cui finalità sia di affinare il processo di apprendimento e di formazione con una modalità di cosiddetta alternanza;
    • diversamente, si definiscono “extracurriculari” i tirocini rivolti a coloro che hanno appena completato il percorso formativo, neo-diplomati o neo-laureati, o che appartengono a fasce deboli, al fine di agevolare le scelte professionali attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro.
    • che siano NEET, cioè giovani che non studiano e non lavorano.

L’importo del Super Bonus Occupazione, nel limite delle risorse stanziate a livello nazionale, è variabile in ragione del grado di profilazione del tirocinante che viene assunto, come segue:

  • da un minimo di 3.000 euro se il grado di profilazione è definito “basso”;
  • 6.000 euro per una profilazione “media”;
  • 9.000 euro per una profilazione “alta”;
  • fino ad un massimo di 12.000 euro per una assunzione di tirocinante con profilazione “molto alta”.

Altresì, il bonus:

  • è riconosciuto dall’INPS in 12 quote mensili;
  • è ridotto in caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, in base alla durata effettiva dello stesso;
  • è cumulabile al 100% con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva c.d. non selettivi (ad esempio l’esonero contributivo di cui alla Legge di Stabilità 2016);
  • è, invece, cumulabile nel limite del 50% dei costi salariali con gli incentivi che presentano un carattere di selettività nei confronti del datore di lavoro, tra cui si ricordano:
    • l’incentivo per l’assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e residenti in aree svantaggiate o occupate in particolari professioni o settori di attività, di cui all’art. 4, commi 8-11, della L. n. 92/2012;
    • l’incentivo per l’assunzione di giovani genitori di cui al decreto del Ministro della gioventù 19 novembre 2010;
    • l’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento Aspi di cui all’art. 2, comma 10-bis, della L. n. 92/2012;
    • l’incentivo sperimentale per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani entro i 29 anni di età, di cui all’art. 1, del D.L. n. 76/2013;
    • l’incentivo per l’assunzione di giovani lavoratori agricoli di cui all’art. 5 D.L. 91/2014, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, limitatamente agli operai agricoli;
    • l’incentivo previsto per l’assunzione di apprendisti di cui all’art. 22 del L. 183/2011, in favore dei datori di lavoro che occupano un numero di addetti pari o inferiore a nove.

Francesco Geria – LaborTre