Infortunio “in itinere” e utilizzo della bicicletta

Come viene disciplinato, ai fini della tutela assicurativa, il caso di infortunio del lavoratore durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro? La tutela assicurativa vale anche nel caso di interruzioni e deviazioni del percorso? E anche se il lavoratore utilizza un mezzo di trasporto privato?

Il Legislatore, con il Collegato ambientale alla Legge di Stabilità 2016, ha espressamente stabilito che, a prescindere dal tratto stradale in cui l’evento si verifica, l’infortunio in itinere occorso a bordo di un velocipede deve essere, al ricorrere di tutti i presupposti stabiliti dalla legge per la generalità degli infortuni in itinere, sempre ammesso all’indennizzo. L’Inail, con la Circolare del 25 marzo 2016, n. 14 conferma che, per quanto riguarda gli infortuni occorsi facendo uso di tutte le altre tipologie di mezzi privati, nulla cambia anche con riferimento alla valutazione relativa al carattere necessitato del mezzo di trasporto privato.

Con la Circolare di cui sopra, l’Inail ribadisce i requisiti necessari al riconoscimento dell’infortunio in itinere, laddove lo stesso è riconosciuto anche in caso di uso del velocipide.

Normalità del percorso. Innanzitutto, va ribadito il concetto di normalità del percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro che deve essere affrontato per esigenze e finalità lavorative e, ovviamente, in orari confacenti con quelli lavorativi in modo tale che il lavoratore non abbia possibilità di una scelta diversa, né in ordine al tragitto, né in ordine all’orario.

Il percorso da seguire deve essere quello normalmente compiuto dal lavoratore, anche se diverso da quello oggettivamente più breve, purché giustificato dalla concreta situazione della viabilità (es. traffico più scorrevole rispetto a quello del percorso più breve ecc.).

Interruzioni o deviazioni del percorso. Anche nell’ipotesi di infortunio occorso a bordo del velocipede, la tutela assicurativa non opera nel caso di interruzioni e deviazioni del percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro che siano del tutto indipendenti dal lavoro o comunque non necessitate.

Le brevi soste che non espongono l’assicurato a un rischio diverso da quello che avrebbe dovuto affrontare se il normale percorso casa-lavoro fosse stato compiuto senza soluzione di continuità non interrompono, invece, il nesso causale tra lavoro e infortunio e, dunque, non escludono l’indennizzabilità dello stesso.

Utilizzo del mezzo di trasporto privato. Ai fini della tutela assicurativa, ogni volta che il tragitto può essere compiuto a piedi o con mezzi pubblici, l’eventuale scelta del mezzo privato deve risultare necessitata.

L’uso del mezzo privato è ritenuto necessitato quando non esistono mezzi pubblici di trasporto dall’abitazione del lavoratore al luogo di lavoro (o non coprono l’intero percorso), nonché quando non c’è coincidenza fra l’orario dei mezzi pubblici e quello di lavoro, o quando l’attesa e l’uso del mezzo pubblico prolungherebbero eccessivamente l’assenza del lavoratore dalla propria famiglia.

La valutazione in ordine alla necessità dell’uso del mezzo privato di trasporto va condotta con “criteri di ragionevolezza”. Tali criteri sono stati così individuati:

a) la sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l’evento, per cui il percorso deve costituire quello normale per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione;

b) la sussistenza di un nesso causale, sia pure occasionale, tra l’itinerario seguito e l’attività lavorativa, cioè il percorso non deve essere seguito per ragioni personali o in orari non ricollegabili al lavoro;

c) la necessità dell’uso del mezzo privato, per cui si deve tener conto degli orari di lavoro e di quelli dei servizi pubblici, della eventuale carenza o inadeguatezza di mezzi pubblici, della distanza tra il posto di lavoro e l’abitazione al fine di determinare la percorribilità a piedi o meno.

Resta, invece, confermato – come già espresso dalla Corte di Cassazione – che riguardo all’infortunio accaduto per colpa del lavoratore, gli aspetti soggettivi della condotta dell’assicurato (negligenza, imprudenza, imperizia, violazione di norme) non assumono rilevanza ai fini dell’indennizzabilità, in quanto la colpa del lavoratore non interrompe il nesso causale tra rischio lavorativo e sinistro, salvo che si tratti di comportamenti così abnormi da sfociare nel rischio elettivo.

Francesco Geria – LaborTre Studio Associato