Spazio alle correzioni del modello 730

Parte la corsa alle correzioni del 730/2016 attraverso l’invio dei modelli integrativi oppure con la presentazione, entro il prossimo 30 settembre, dell’Unico correttivo nei termini. Archiviata la scadenza del 22 luglio per spedire nei termini il 730/2016, infatti, è già tempo di porre in essere i relativi rimedi.

Pertanto, i contribuenti che, dopo l’invio della dichiarazione dei redditi, non hanno fornito tutti gli elementi utili da indicare nella dichiarazione, possono rimediare utilizzando le seguenti soluzioni.

La dichiarazione «a favore»

Se la correzione, l’integrazione e/o la rettifica comportano un maggior credito e/o un minor debito, il contribuente può presentare entro il prossimo 25 ottobre un nuovo modello 730 completo di tutte le sue parti, indicando il codice 1 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio del modello. È importante ricordare che il 730 integrativo deve essere obbligatoriamente presentato con tutta la documentazione “cartacea” di supporto, a un intermediario (Caf o professionista), anche nel caso in cui il modello precedente fosse stato trasmesso all’Agenzia delle Entrate direttamente via web dal contribuente o per il tramite del datore di lavoro. Il maggior rimborso che scaturisce dalla “nuova” dichiarazione integrativa viene liquidato sempre dal sostituto d’imposta.

In alternativa alla procedura sopra descritta (730 integrativo), è possibile presentare il modello Unico 2016 persone fisiche entro il prossimo 30 settembre (correttiva nei termini) utilizzando l’eventuale differenza a credito in compensazione e/o richiedendone il rimborso. A titolo esemplificativo, il contribuente può utilizzare il procedimento sopra descritto se ha dimenticato di inserire una fattura relativa a una spesa medica o il premio assicurativo o i contributi relativi alla previdenza complementare.

La dichiarazione «a sfavore»

Se l’integrazione o la rettifica comportano un minor credito o un maggior debito, il contribuente deve correggere l’errore esclusivamente attraverso il modello Unico 2016 persone fisiche e spedire la dichiarazione entro il 30 settembre 2016 (non a caso tale dichiarazione viene definita correttiva nei termini).

È indispensabile ricordare che il maggior importo a debito che scaturirà a seguito della rielaborazione della dichiarazione dovrà essere versato unitamente agli interessi e alla sanzione che potrà essere calcolata utilizzando il ravvedimento operoso (art. 13 D.lgs. n. 472/1997).

Inoltre, va ricordato che, in entrambi i casi (dichiarazione a favore o a sfavore del contribuente), la correzione potrà avvenire anche oltre la scadenza del 30 settembre avvalendosi del termine più lungo per la presentazione del modello Unico relativo all’anno successivo. In altri termini, la dichiarazione integrativa potrà essere presentata entro il 30 settembre 2017.

Da ultimo, si deve ricordare che, indipendentemente dal modello utilizzato per la correzione, la presentazione di una dichiarazione integrativa non fa venir meno le procedure avviate in seguito alla consegna del modello 730/2016 originario. In altri termini, in capo al datore di lavoro o all’ente pensionistico, permane l’obbligo di trattenere le somme o effettuare i rimborsi risultanti dal modello 730 originario; per tale ragione, affinché il nuovo conguaglio tenga conto anche dell’originario importo indicato nel 730 originario, nel quadro RN del modello Unico o nel quadro F del modello 730 integrativo, il contribuente deve sempre riportare l’importo originariamente trattenuto o rimborsato.

Massimo D’Amico – Centro Studi CGN