Correggere il 730 con il modello Unico: quando, come e perché

Scaduti oramai da tempo i termini ordinari per l’invio del modello 730, è possibile che emergano errori e/o omissioni che danno luogo alla compilazione e al successivo invio di un modello integrativo. Accade di frequente che tali anomalie comportino il rimborso di un minor credito o il versamento di un maggior debito. Vediamo come operare in questo caso.

Nel caso in cui, dalla correzione della dichiarazione, emerga un maggior debito ovvero un minor credito – ad esempio nel caso in cui il contribuente abbia usufruito di detrazioni non spettanti o abbia omesso un reddito – può essere presentato, per la correzione del 730 ordinario, esclusivamente un modello Unico:

  • correttivo nei termini, entro il 30 settembre;
  • integrativo, dal 1 ottobre e fino il 30 settembre dell’anno successivo.

tipo dichiarazione

Il modello Unico correttivo nei termini va presentato entro il 30 settembre. In questo caso il contribuente compila un modello comprensivo di tutti i redditi già esposti nel 730 ordinario, effettuando le debite correzioni, e ricalcolando quindi integralmente le imposte. Quanto già versato o rimborsato dal sostituto d’imposta nel 730 va riportato in RN per l’Irpef e in RV per le addizionali.

modello Unico correttivo

Il maggior debito o il minor credito dovrà essere versato autonomamente dal contribuente a mezzo modello F24:

  • entro il 16 giugno, solo la maggiore imposta senza sanzione e interessi;
  • entro il 16 luglio, solo la maggiore imposta maggiorata dello 0,40% senza sanzione e interessi;
  • oltre il 16 luglio, la maggiore imposta maggiorata dello 0,40%, gli interessi moratori per ritardato versamento calcolati nella misura dello 0,2% annuo con maturazione giornaliera dal 17/7 alla data di versamento e la sanzione ridotta calcolata:
    • nella misura del 0,1% giornaliero per i primi 15 giorni (ravvedimento sprint);
    • nella misura del 1,667% entro i 90 giorni;
    • nella misura del 3,75% entro il 30 settembre dell’anno successivo;
    • nella misura del 4,287% entro il 30 settembre del secondo successivo;
    • nella misura del 5% oltre tale termine.

Dal 1° ottobre dell’anno per il quale si presenta la dichiarazione, trascorsi quindi i termini ordinari per la presentazione del modello Unico, l’irregolarità può essere sanata mediante la presentazione di un modello Unico integrativo. Anche in questo caso il contribuente compila un modello comprensivo di tutti i redditi già esposti nel 730 ordinario, effettuando le debite correzioni, e ricalcolando quindi integralmente le imposte. Quanto già versato o rimborsato dal sostituto d’imposta nel 730 va riportato in RN per l’Irpef e in RV per le addizionali.

Per il versamento delle sanzioni il contribuente può avvalersi del ravvedimento operoso applicato in caso di dichiarazione infedele (minimo 250 euro) così ridotte:

  • 1/9 – Euro 27,78 – se l’importo è versato 90 giorni successivi la scadenza (29/12);
  • 1/8 del 90% – 11,25% – se l’importo è versato entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la variazione;
  • 1/7 del 90% – 12,86& – se l’importo è versato entro il termine di presentazione dell’anno successivo;
  • 1/6 del 90% – 15% – se l’importo è versato oltre tale termine.

Rimane fermo il versamento delle imposte dovute maggiorate di sanzione e interessi per il ritardato versamento.

Per gli acconti, il maggiore importo va versato con la sanzione del 3,75%.

Si ricorda che in caso di dichiarazione integrativa non è ammessa la rateazione dell’importo dovuto.

Rita Martin – Centro Studi CGN