Modello 770: sanzioni in caso di omessa, infedele o inesatta dichiarazione

In caso di omissione della dichiarazione del sostituto d’imposta e in caso di presentazione di una dichiarazione infedele e/o inesatta, sono previste sanzioni per i sostituti d’imposta. Vediamo come vengono calcolate.

Omessa presentazione del modello 770

L’omessa presentazione della dichiarazione è punita con una sanzione dal 120% al 240% dell’ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di 250,00 euro. Ove le ritenute su compensi, interessi e altre somme siano state interamente versate, la sanzione invece va da 250,00 a 2.000,00 euro (art. 2 co. 1 e 3 del D.lgs. 471/97).

Ai sensi dell’art. 2 co. 1 D.lgs. 471/97, come modificato dal D.lgs. 158/2015, ove la dichiarazione sia presentata entro il termine per l’invio di quella per il periodo d’imposta successivo e comunque prima dell’inizio di un controllo fiscale, la sanzione è dimezzata, e passa quindi dal 60% al 120% delle ritenute non versate, con un minimo di 200,00 euro. In detta evenienza, se le ritenute sono state interamente versate, la sanzione è fissa, da 150,00 a 500,00 euro.

Dichiarazione infedele

In caso di dichiarazione infedele può essere applicata una sanzione dal 90% al 180% delle ritenute non versate riferibili alla differenza tra ammontare non dichiarato e accertato, con un minimo di 250,00 euro. Qualora le ritenute su compensi, interessi e altre somme siano state interamente versate, la sanzione è da 250,00 a 2.000,00 euro (art. 2 co. 3 del D.lgs. 471/97).

Dichiarazione inesatta

In caso di dichiarazione inesatta, l’art. 8 del D.lgs. 471/97 prevede due tipologie di sanzioni:

1) una “sanzione base” con la quale, ai sensi dell’art. 8, co. 1, D.lgs. 471/97, si punisce con una pena da 250,00 a 2.000,00 euro la dichiarazione:

  • non redatta in conformità al modello approvato dall’Amministrazione;
  • con indicazioni errate e/o omesse per l’individuazione del contribuente;
  • con indicazioni errate e/o omesse per la determinazione del tributo;
  • con indicazioni errate e/o omesse per ogni altro elemento utile ai controlli;

2) una “sanzione raddoppiata” con la quale, ai sensi dell’art. 8, co. 3, D.lgs. 471/97, si puniscono con una pena da 500,00 a 4.000,00 euro le omissioni e le incompletezze relative agli elementi previsti dall’art. 4 del DPR 322/981.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN

http://giovannifanni.blogspot.com/
http://www.studiofanni.net/