Dichiarazione integrativa a favore: quando conviene?

Per il contribuente, la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa a favore oltre l’anno rappresenta una ghiotta opportunità, soprattutto per i molti casi nei quali la prassi dell’Agenzia delle Entrate è variata a favore del contribuente. Vediamo in concreto quali sono tali casi.

Il D.L. n. 193/2016 estende in favore del contribuente la possibilità di presentare la dichiarazione integrativa a favore (Irpef, Irap, sostituti d’imposta) anche oltre il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo. Nel caso in esame, il credito che emerge dalla dichiarazione così presentata potrà essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Resta ferma l’applicazione delle sanzioni ridotte.

In base al tenore letterale del testo di legge, sarà possibile inviare, anche per i periodi d’imposta dal 2011 al 2014, ad esempio, il modello Unico a favore (ma il medesimo ragionamento vale anche per l’Irap, l’IVA o 770), per recuperare le maggiori imposte versate ovvero per aumentare il saldo a credito.

Bonus mobili e grandi elettrodomestici

Tra i soggetti che potrebbero beneficiare della nuova disposizione di favore potrebbero rientrare i contribuenti che non hanno beneficiato del bonus mobili a seguito di bonifici “non parlanti”, effettuati dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013 e solo perché hanno scrupolosamente seguito le precisazioni contenute nella circolare n. 29/E del 18 settembre 2013, paragrafo 3.6. Come noto, la detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati all’arredo di un immobile oggetto di recupero del patrimonio edilizio, spetta per i pagamenti effettuati dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016, ma soltanto con la circolare n. 7/E del 31 marzo 2016, paragrafo 2.4, l’Amministrazione finanziaria ha consentito di fruire della detrazione anche nel caso di pagamento con un bonifico “non parlante” (e quindi non soggetto a ritenuta). L’Agenzia delle Entrate, infatti, nella circolare n. 29/E del 18 settembre 2013, paragrafo 3.6, aveva sostenuto che se il contribuente sceglieva il pagamento mediante bonifico bancario o postale, era necessario l’utilizzo del bonifico appositamente predisposto da banche e Poste spa per le spese di ristrutturazione edilizia, cosiddetto “bonifico parlante”, soggetto a ritenuta. Il cambio di orientamento dell’Amministrazione finanziaria, tuttavia, non aveva dato la possibilità di correggere a marzo 2016 le dichiarazioni relative al 2013, che con le vecchie regole potevano essere emendate a favore del contribuente se presentate entro il 30 settembre 2015. Il nuovo decreto, al contrario, e segnatamente da lunedì 24 ottobre 2016, permette di recuperare il credito risultante dalla dichiarazione integrata con le spese non indicate nella dichiarazione originaria.

Detrazione per il recupero del patrimonio edilizio

Le detrazioni del 36% o del 50% sui lavori per il recupero del patrimonio edilizio o quelle del 55­ 65% sul risparmio energetico vanno ripartite, così come prevede la legge, in 10 rate annuali, a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa all’anno nel corso del quale sono stati effettuati i pagamenti (anche considerando gli acconti e prescindendo dalla data di fine lavori). Tuttavia, va ricordato che l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 95/E del 12 maggio 2000, risposta 2.1.2, aveva precisato che nel caso di lavori per i quali, nonostante ricorressero tutte le condizioni per beneficiare della detrazione, il contribuente non avesse richiesto il beneficio nelle precedenti dichiarazioni dei redditi, il contribuente avrebbe potuto fruire della detrazione nella dichiarazione relativa al corrente periodo d’imposta, indicando il numero della rata corrispondente. In altri termini, per recuperare le rate non portate in detrazione, l’Amministrazione finanziaria aveva previsto soltanto la richiesta di rimborso. Dalla data di approvazione del D.L. n. 193/2016, il contribuente potrà presentare la dichiarazione integrativa a favore, in alternativa all’istanza di rimborso, per correggere dichiarazioni fin dal periodo d’imposta in corso al 2011.

Massimo D’Amico – Centro Studi CGN