Dichiarazione integrativa, tardiva o omessa: le diverse strade da seguire

Cosa fare per correggere gli errori di una dichiarazione annuale? E in caso di invio tardivo? E, infine, quali sono le conseguenze in caso di omissione della dichiarazione?

A queste domande l’Agenzia delle Entrate ha dato risposta nella circolare n. 42 del 12/10/2016, chiarendo le sanzioni applicabili in sede di correzione degli errori “dichiarativi” (irregolarità nel contenuto delle dichiarazioni o tardività dell’invio delle stesse) anche oltre il limite di novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione.

Il quadro delineato dal documento di prassi permette di tracciare delle linee guida che, con riferimento alle dichiarazioni annuali UNICO, IRAP e IVA relative al periodo d’imposta 2015 per i soggetti “solari”, operano innanzitutto una distinzione tra le seguenti fattispecie:

  1. presentazione di una dichiarazione integrativa, che presuppone una modifica al contenuto di una dichiarazione tempestivamente presentata entro il 30/09/2016;
  2. presentazione della dichiarazione oltre la scadenza del termine ordinario di presentazione.

Diverse sono le conseguenze nel caso in cui la dichiarazione integrativa (punto 1) venga presentata:

a) entro il 29/12/2016 (novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione)

b) oltre tale termine.

Nella prima ipotesi (sub a) si potrebbero presentare le seguenti casistiche:

  • correzione di errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale (artt. 36-bis e 36-ter, DPR 600/1973), nel qual caso il contribuente può regolarizzare la propria posizione versando Euro 27,78 (sanzione amministrativa minima di Euro 250 prevista dall’articolo 8, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997 ridotta ad 1/9 ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera a-bis, D.Lgs. n. 472/1997) oltre al ravvedimento delle imposte non versate (sanzione base del 30% disposta dall’articolo 13, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997);
  • correzione di errori rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale, sanabili con il solo ravvedimento delle imposte non versate.

Nella seconda ipotesi (sub b):

  • la correzione di errori rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale segue le stesse regole del caso precedente;
  • se invece la correzione riguarda errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale, il contribuente dovrà ravvedere le imposte non versate considerando la sanzione base del 90% prevista dall’articolo 1, comma 2, D.Lgs. n. 471/1997, raddoppiata al 180% in caso di infedeltà della dichiarazione legata a canoni soggetti a cedolare secca, disposta dal comma 7 dell’articolo 1, D.Lgs. n. 471/1997). In assenza di imposta, si procederà al ravvedimento della sanzione minima di Euro 250,00.

Anche quando la dichiarazione viene presentata oltre il 30/09/2016 (punto 2) le conseguenze variano a seconda che la dichiarazione venga presentata entro o oltre il 29/12/2016.

Nel caso di dichiarazione tardiva (ovvero presentata entro il 29/12/2016) il contribuente può sanare la propria posizione versando Euro 25 (sanzione amministrativa minima di Euro 250 prevista dall’articolo 1, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997 ridotta ad 1/10 ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera c, D.Lgs. n. 472/1997) oltre al ravvedimento delle imposte non versate (sanzione base del 30% disposta dall’articolo 13, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997).

Se invece la dichiarazione è omessa (ovvero presentata oltre il 29/12/2016), sanzioni e imposte non sono più ravvedibili. L’articolo 1, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997 prevede in questo caso l’applicazione di una sanzione amministrativa dal 120 al 240% delle imposte dovute (con un minimo di Euro 250), ridotta alla metà se la dichiarazione è presentata entro il 30/09/2017 (termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo), con un minimo di Euro 200 che scende a Euro 150 se non sono dovute imposte.

Ecco qui uno schema riassuntivo di quanto previsto dalla normativa.

Mauro Rosolen – Centro Studi CGN