Nuove scadenze e sanzioni per le comunicazioni dati Iva 2017

Le nuove comunicazioni dati Iva trimestrali, in vigore dall’anno di imposta 2017, hanno subito, già in fase di conversione del Decreto che le introduce, modifiche in merito a scadenze e sanzioni; modifiche divenute oramai definitive con l’approvazione della Legge di Bilancio 2017. Ecco qui di seguito un riepilogo delle novità.

L’art.4 del D.L. 193/2016 ha sostituito l’art.21 del D.L. 78/2010 e ha introdotto il nuovo articolo 21-bis del medesimo D.L.

Specificatamente:

  • è soppresso l’obbligo dell’invio della comunicazione dati Iva annuale; per l’anno 2016 l’obbligo rimane alle scadenze prefissate (10 aprile per i contribuenti mensili e 20 aprile per quelli trimestrali);
  • è stato invece introdotto l’obbligo di invio trimestrale all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle fatture emesse e ricevute e registrate, comprese le bollette doganali;
  • è stato introdotto inoltre l’obbligo di invio della comunicazione relativa ai dati contabili delle liquidazioni periodiche Iva.

La trasmissione dei dati deve avvenire entro date prefissate che sono state modificate in fase di conversione del D.L., secondo quanto sotto riportato:

Comunicazione dati fatture emesse e ricevute

  • 1 trimestre scadenza invio 25 luglio
  • 2 trimestre scadenza invio 25 luglio
  • 3 trimestre scadenza invio 30 novembre
  • 4 trimestre scadenza invio 28 febbraio dell’anno successivo.

Comunicazione dati liquidazioni periodiche Iva

  • 1 trimestre scadenza invio 31 maggio
  • 2 trimestre scadenza invio 18 settembre
  • 3 trimestre scadenza invio 30 novembre
  • 4 trimestre scadenza invio 28 febbraio dell’anno successivo.

Anche il regime sanzionatorio è stato modificato in fase di conversione; ecco di seguito cosa prevede:

1) in caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva, è prevista l’applicazione di una sanzione da euro 500 a euro 2.000, ridotta della metà se la trasmissione o la correzione avviene entro i 15 gg. dalla scadenza;

2) in caso di omessa o errata trasmissione dei dati di ciascuna fattura, è prevista l’applicazione di euro 2, con un massimo di euro 1.000, quest’ultima ridotta della metà se la trasmissione o la correzione avviene entro i 15 gg. dalla scadenza.

Si ricorda che in riferimento alle fatture emesse e ricevute i dati da comunicare sono:

  • la data e il numero della fattura
  • la base imponibile
  • l’aliquota Iva
  • l’imposta
  • la tipologia di operazione
  • i dati completi delle parti.

Rita Martin – Centro Studi CGN