Nuovi limiti alla detrazione per le spese scolastiche

Con la Legge di Bilancio 2017 sono stati stabiliti nuovi limiti alla detrazione delle spese scolastiche sostenute nell’anno d’imposta 2016. Vengono determinati, infatti, i limiti riferiti agli anni d’imposta 2016, 2017, 2018, 2019 e seguenti. Ecco nel dettaglio come detrarre tali importi.

Come indicato nell’art.15 del Tuir al c.1, lett. e-bis), la detrazione Irpef del 19% si riferisce alle spese di frequenza delle scuole d’infanzia (asili), del primo e secondo grado di istruzione (scuole elementari e medie) e delle scuole secondarie di secondo grado (superiori), siano esse statali o paritarie.

Per l’anno d’imposta 2015 la detrazione competeva per l’importo massimo di euro 400,00 a studente.

La Legge 232/2016 (c.d. Legge di Bilancio 2017) all’art.1 c. 617 fissa nuovi limiti, usufruibili dal 2016 e negli anni a venire, così dettagliati:

  • per l’anno d’imposta 2016 in euro 564,00
  • per l’anno d’imposta 2017 in euro 717,00
  • per l’anno d’imposta 2018 in euro 786,00
  • dall’anno d’imposta 2019 in poi in euro 800,00.

Così come specificato nelle Circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 3/E/2016 e n. 18/E/2016 e nella Risoluzione 68/E/2016, tra le spese detraibili rientrano:

  • le tasse d’iscrizione e di frequenza
  • le spese sostenute per la mensa scolastica, anche se il servizio mensa è erogato dal Comune o da altri soggetti
  • i contributi volontari e le erogazioni liberali, così come deliberati dagli Istituti scolastici, diversi da quelli indicati nella lettera i-octies) che riguardano erogazioni liberali a favore di Istituti scolastici finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa
  • l’assistenza al pasto
  • il pre scuola e il post scuola

La Risoluzione citata conferma inoltre la NON detraibilità delle spese sostenute per il trasporto scolastico.

L’importo sostenuto, nel limite stabilito, è detraibile al rigo E8 del modello 730 o al rigo RP8 del modello Unico PF utilizzando il codice 12.

Ai fini della detraibilità devono essere presentate e conservate le ricevute o le quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti.

In riferimento alle spese sostenute per il servizio mensa, sul bollettino o bonifico bancario attestante il pagamento va indicato:

  • il destinatario della somma
  • la causale del versamento (servizio mensa)
  • la scuola frequentata e il nominativo dell’alunno.

Se il pagamento è effettuato in modalità diverse dal bonifico (es. in contanti o tramite l’acquisto di buoni mensa, ecc.)  il soggetto che ha erogato il servizio rilascerà attestazione del costo sostenuto nell’anno dal contribuente e i dati dello studente.

La detrazione per tali spese spetta al genitore al quale è intestato il documento di spesa. Se il documento è invece intestato al figlio, la detrazione spetta ad entrambi i genitori al 50% ciascuno. Rimane valido il principio generale che permette l’annotazione sul documento di spesa di una percentuale diversa qualora l’onere sia stato sostenuto diversamente tra i due genitori.

Rita Martin – Centro Studi CGN