730 precompilato 2017 disponibile online dal 18 aprile

Dal prossimo 18 aprile sarà disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate la dichiarazione precompilata sia per chi presenta il modello 730 sia per chi presenta il modello Redditi. A partire da quel momento il contribuente e i soggetti delegati potranno visualizzare la dichiarazione dei redditi e l’elenco delle informazioni disponibili, con l’indicazione dei dati inseriti e non inseriti e delle relative fonti informative.

Nella dichiarazione precompilata 2017 sono presenti molte più informazioni rispetto allo scorso anno. Il contribuente potrà ritrovare:

  • i dati della Certificazione Unica inviata dal sostituto all’Agenzia, nella quale sono indicati: il reddito di lavoro dipendente o di pensione, le ritenute Irpef e le relative addizionali, i compensi di lavoro autonomo occasionale, i premi di risultato, i rimborsi di oneri erogati dal datore di lavoro e i dati dei familiari a carico, ecc;
  • gli interessi passivi sui mutui, i premi assicurativi e i contributi previdenziali, che vengono comunicati all’Agenzia da banche, assicurazioni ed enti previdenziali;
  • le spese sanitarie e i relativi rimborsi comunicati da medici, farmacie, strutture sanitarie accreditate, strutture sanitarie autorizzate e non accreditate, parafarmacie, ottici, psicologi, infermieri, ostetriche, tecnici sanitari di radiologia medica, nonché da enti e casse con finalità assistenziali per quanto riguarda i rimborsi;
  • le spese veterinarie e i relativi rimborsi, comunicati da farmacie, parafarmacie e veterinari;
  • le spese universitarie e i relativi rimborsi, comunicati da università e da enti che erogano rimborsi delle spese universitarie;
  • le spese funebri e i contributi versati alla previdenza complementare, comunicati da soggetti che esercitano attività di pompe funebri e da enti previdenziali;
  • i bonifici riguardanti le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per arredo degli immobili ristrutturati e per la riqualificazione energetica degli edifici, comunicati dalle banche e da Poste italiane;
  • alcuni dati contenuti nella dichiarazione dei redditi dell’anno precedente: i terreni e fabbricati, gli oneri che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali (come le spese sostenute negli anni precedenti per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di arredo degli immobili ristrutturati e di riqualificazione energetica degli edifici), i crediti d’imposta e le eccedenze riportabili;
  • le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per arredo degli immobili ristrutturati e per la riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni dei condomini, comunicati dagli amministratori di condominio;
  • altri dati presenti nell’Anagrafe tributaria (ad esempio i versamenti effettuati con il modello F24, le compensazioni eseguite e i contributi versati per i lavoratori domestici).

Non sono state inserite in dichiarazione le informazioni che l’Agenzia ritiene incomplete o incoerenti.

Può capitare infatti che in anagrafe tributaria risulti l’atto di acquisto di un fabbricato, di cui però l’Amministrazione finanziaria non conosce ancora la destinazione (tenuto a disposizione, concesso in comodato, o altro); oppure, che gli interessi passivi per il mutuo comunicati dalla banca siano di importo diverso da quelli indicati nella dichiarazione dell’anno precedente.

I dati di questo tipo sono comunque riportati in un prospetto riepilogativo, in modo da poter essere verificati ed eventualmente inseriti in dichiarazione da parte del contribuente.

Il 730 precompilato potrà essere inviato all’Agenzia a partire dal 2 maggio e fino al 24 luglio, se presentato direttamente ovvero se l’invio del modello, precompilato o non, avviene a mezzo di un Caf o di un intermediario abilitato che al 7 luglio abbia effettuato la trasmissione di almeno l’80% delle dichiarazioni prese in carico.

È evidente come, anche e soprattutto in quest’ultimo caso, sia utile e conveniente richiedere il 730 precompilato per una puntuale verifica di quanto già comunicato dai soggetti obbligati al CAF stesso, per mezzo della documentazione che consegna.

Si ricorda che, nonostante ritenute e oneri detraibili/deducibili siano già ricompresi nel modello precompilato, i documenti che li attestano devono essere sempre conservati, in vista di un eventuale futuro controllo, anche formale, da parte dell’Agenzia delle entrate e, quindi, con lo scopo di una puntuale verifica al fine di evitare possibili sanzioni in merito al visto di conformità.

Rita Martin – Centro Studi CGN