Fondo di integrazione salariale: le regole applicative

Qual è la disciplina del Fondo di Integrazione Salariale? Quali sono le istruzioni per la sua applicazione? Come vengono corrisposti l’assegno di solidarietà e l’assegno ordinario? Ecco per voi un riepilogo.

L’art. 26, c. 7, del D.lgs. 148/2015 sancisce l’obbligatorietà dell’istituzione dei Fondi di solidarietà:

  • per tutti i datori di lavoro appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali (indipendentemente dalla forma di impresa o meno assunta) esclusi dall’ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria;
  • per tutti i datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti;
  • per tutti i datori di lavoro che appartengono a settori nell’ambito dei quali non sono stati stipulati accordi volti all’attivazione di un Fondo di solidarietà bilaterale di cui all’art. 26 del D.lgs. 148/2015, ovvero a un Fondo di solidarietà bilaterale alternativo di cui all’art. 27 del D.lgs. citato.

I destinatari delle prestazioni del Fondo di integrazione salariale sono i lavoratori in forza attraverso un contratto di lavoro subordinato, compresi soltanto gli apprendisti assunti con contratto di lavoro professionalizzante, con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio.

Secondo l’art. 29, c. 3, del D.lgs. 148/2015, il Fondo di integrazione salariale garantisce le seguenti due prestazioni: l’assegno di solidarietà e l’assegno ordinario.

L’assegno di solidarietà viene corrisposto dai datori che, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di licenziamento collettivo, di cui all’art. 24 della legge n. 223/91, o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo, stabiliscono una riduzione di orario media non superiore al 60% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile, pur rispettando, per ciascun lavoratore, una riduzione non superiore al 70% dell’orario svolto regolarmente.

La prestazione può essere fruita per un massimo di 12 mesi in un biennio mobile.

L’assegno ordinario, invece, è una prestazione a sostegno del reddito che il F.I.S. garantisce, oltre all’assegno di solidarietà, ai dipendenti in forza presso datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti, compresi gli apprendisti, nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o riduzioni dell’orario di lavoro, per le seguenti causali:

  • situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, escluse le intemperie stagionali;
  • situazioni temporanee di mercato;
  • riorganizzazione aziendale;
  • crisi aziendale, ad esclusione dei casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa.

La prestazione è corrisposta fino ad un periodo massimo di 26 settimane in un biennio mobile.

La corresponsione delle prestazioni è erogata dal datore di lavoro ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga e rimborsato dall’INPS al datore di lavoro o da questo conguagliato sulla base delle norme per il conguaglio tra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.

Le prestazioni erogate dal Fondo di integrazione salariale e coincidenti con l’assegno di solidarietà e l’assegno ordinario sono finanziate, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dai seguenti contributi:

  • per i datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti, un contributo ordinario dello 0,65% dell’imponibile F.A.P., di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore;
  • per i datori di lavoro che occupano mediamente da più di cinque a quindici dipendenti, un contributo ordinario dello 0,45% dell’imponibile F.A.P., di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore.

Nel caso di erogazione delle prestazioni, è richiesto un contributo addizionale nella misura del 4%, calcolato sulla differenza tra la retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito qualora non fossero intervenuti gli eventi tutelati e quella che effettivamente è percepita a seguito di riduzione o sospensione dell’orario di lavoro.

Francesco Geria – LaborTre Studio Associato