Prestazioni occasionali: la disciplina definitiva

Con l’approvazione da parte del Senato del Disegno di Legge n. 2853, divengono definitive numerose novità in tema di lavoro. Tra gli interventi più rilevanti, spicca l’introduzione della regolamentazione delle prestazioni di lavoro, definite “occasionali”, a seguito dell’abolizione del lavoro accessorio (voucher). Ecco un riepilogo delle novità.

L’istituto, ora disciplinato dall’art. 54-bis, era stato inserito nel provvedimento per mezzo di una modifica alla Manovra 2017, da parte della Commissione Bilancio della Camera.

La disciplina delle prestazioni di lavoro occasionali va applicata alle attività lavorative che, nell’anno civile, danno luogo a:

  • compensi complessivamente non superiori a 5.000 euro, per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
  • compensi complessivamente non superiori a 5.000 euro, per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori;
  • compensi di importo non superiore a 2.500 euro, per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore.

Si escludono, invece, prestazioni del tipo descritto relative a soggetti che abbiano in corso con l’utilizzatore o abbiano cessato, da meno di sei mesi, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

Destinatari della norma in oggetto possono essere:

  • le persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa, per il ricorso a prestazioni occasionali mediante il Libretto Famiglia;
  • gli altri utilizzatori per l’acquisizione di prestazioni di lavoro mediante il contratto di prestazione occasionale.

Qualora si tratti di soggetti non svolgenti attività d’impresa o professione, è fatto obbligo, agli utilizzatori e ai prestatori, di registrarsi e di svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario, all’interno della piattaforma gestita dall’INPS, denominata «piattaforma informatica INPS», che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico.

Inoltre, ciascun utilizzatore di prestazioni occasionali nell’ambito privato o familiare può acquistare, attraverso la piattaforma informatica INPS, ovvero presso gli uffici postali, un libretto nominativo prefinanziato, denominato «Libretto Famiglia», per il pagamento delle prestazioni occasionali rese a suo favore da uno o più prestatori nell’ambito di:

  • piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
  • assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
  • insegnamento privato supplementare.

L’utilizzatore, attraverso la piattaforma Inps, comunica i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione, nonché ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto, entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione.

Diversamente, i soggetti svolgenti attività d’impresa o professionale possono stipulare un contratto di prestazione occasionale, mediante cui il primo acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità, entro limiti di importo, di condizione e modalità.

L’utilizzatore, in tali casi, è tenuto a trasmettere all’Inps, almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica dedicata o contact center, una dichiarazione contenente, tra l’altro, le seguenti informazioni:

  • i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
  • il luogo di svolgimento della prestazione;
  • l’oggetto della prestazione;
  • la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a tre giorni;
  • il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell’arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo.

Le prestazioni ex art. 54-bis, tuttavia, sono da escludersi per i seguenti soggetti:

  • utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
  • imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti svantaggiati o disoccupati, purché non iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
  • imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
  • esecutori di appalti di opere o servizi.

Francesco Geria – LaborTre Studio Associato