MISE: la nuova disciplina dei servizi sostitutivi di mensa

Nuove regole per l’erogazione del servizio sostitutivo di mensa reso tramite i buoni pasto, sia in forma elettronica sia in modalità cartacea. Ecco un riepilogo dei soggetti che possono erogare i buoni pasto e le regole per il loro corretto utilizzo.

A far data dal 9 settembre 2017, ossia, decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è disposta l’entrata in vigore del Decreto del 7 giugno 2017, n. 122,“Regolamento recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa, in attuazione dell’articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, con cui il Ministero dello Sviluppo Economico definisce le nuove linee guida sull’utilizzo dei c.d. buoni pasti. Ecco tutte le novità.

Nel dettaglio, il provvedimento mira a garantire la libera ed effettiva concorrenza del settore, oltre che un efficiente uso del servizio ai consumatori, attraverso l’individuazione degli esercizi presso cui può essere erogato il servizio e delle caratteristiche dei buoni pasto e la definizione dei contenuti degli accordi tra le società di emissione dei buoni pasto stessi e i titolari degli esercizi convenzionati.

Inoltre, seppur il Decreto non si rivolga direttamente ai datori di lavoro, esso appare di notevole rilevanza anche per tale categoria di soggetti, fornendo utili direttive alla corretta gestione dei buoni a favore dei lavoratori dipendenti.

In primo luogo, per espressa previsione dell’articolo 3 del suddetto documento, vengono individuati i soggetti legittimati all’erogazione dei servizi sostitutivi di mensa, resi a mezzo di buoni pasto, in coloro che esercitano:

  • la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287;
  • l’attività di mensa aziendale ed interaziendale;
  • la vendita al dettaglio, sia in sede fissa che su area pubblica, dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
  • la vendita al dettaglio nei locali di produzione e nei locali attigui dei prodotti alimentari previa iscrizione all’Albo di cui all’articolo 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443;
  • la vendita al dettaglio e la vendita per il consumo sul posto dei prodotti provenienti dai propri fondi dagli imprenditori agricoli, dai coltivatori diretti e dalle società semplici esercenti l’attività agricola, iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all’articolo 2188 e seguenti del codice civile;
  • nell’ambito dell’attività di agriturismo di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, la somministrazione di pasti e bevande, costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, presso la propria azienda;
  • nell’ambito dell’attività di ittiturismo, la somministrazione di pasti costituiti prevalentemente da prodotti derivanti dall’attività di pesca, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, da parte di imprenditori ittici;
  • la vendita al dettaglio dei prodotti alimentari, anche trasformati, nei locali adiacenti a quelli di produzione nel caso di soggetti esercenti l’attività di produzione industriale.

In secondo luogo, il Ministero definisce le istruzioni operative ai fini del corretto utilizzo dei c.d. buoni pasto, chiarendo che essi devono:

  • consentire al titolare di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del buono pasto;
  • consentire all’esercizio convenzionato di provare documentalmente l’avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione;
  • essere utilizzati esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, anche qualora l’orario di lavoro non prevede una pausa per il pasto, nonché dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato;
  • non essere cedibili, né cumulabili oltre il limite di otto buoni, né commercializzabili o convertibili in denaro e devono essere utilizzabili solo dal titolare;
  • essere utilizzabili esclusivamente per l’intero valore facciale.

Infine, viene posto l’accento sulle caratteristiche dei suddetti buoni pasto, con le dovute specifiche in base alla loro natura cartacea o elettronica, stabilendo che sarà compito del Ministero dello Sviluppo Economico, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l’Autorità nazionale anticorruzione, previe apposite consultazioni, effettuare il monitoraggio degli effetti del presente decreto al fine della verifica dell’efficacia del medesimo.

In sintesi, rispetto al passato:

  • viene sostituito il termine «utilizzatore» con quello di «titolare» del buono pasto; titolare ed utilizzatore, quindi, dovranno sempre coincidere;
  • non è riproposta la regola secondo cui i buoni pasto devono essere utilizzati durante la giornata lavorativa, anche se domenicale o festiva;
  • viene meno, in questo modo, la stretta connessione, originariamente prevista, tra consumazione del vitto durante l’orario di lavoro e buoni pasto.

Francesco Geria – LaborTre Studio Associato