I nuovi obblighi di adeguata verifica della clientela in materia di antiriciclaggio

Il D. Lgs. n. 90 – 2017 ha modificato in parte gli obblighi di adeguata verifica della clientela finora previsti in tema di antiriciclaggio. In questo articolo riassumiamo le disposizioni vigenti sul tema.

I professionisti iscritti negli albi dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili e dei Consulenti del lavoro, nonché gli altri soggetti che svolgono non occasionalmente attività in materia di contabilità e tributi (associazioni di categoria, CAF e patronati) devono applicare le norme sugli obblighi di adeguata verifica della clientela (AVC), contenuti negli artt. dal n. 17 al n. 30 del nuovo testo del D.Lgs. n. 231-2007 (Antiriciclaggio).

In particolare gli articoli dal n. 17 al n. 19 trattano:

Delle circostanze in cui si devono attuare gli obblighi di AVC e cioè:

  • sempre, all’instaurazione di un rapporto continuativo o di un conferimento d’incarico (quindi diversamente da prima, a prescindere che i mezzi di pagamento, beni o utilità abbiano valore pari o superiore a € 15.000);
  • all’esecuzione di un’operazione occasionale che comporti la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a € 15.000;
  • nell’ipotesi, rara per un professionista, di un trasferimento di fondi superiore a € 1.000 (es. bonifico);
  • quando vi è sospetto di riciclaggio o finanziamento al terrorismo;
  • quando ci sono dubbi sui dati ottenuti all’atto dell’identificazione.

Dell’esenzione in relazione allo svolgimento dell’attività di redazione e/o trasmissione delle dichiarazioni fiscali e adempimenti in materia di amministrazione del personale.

Dell’obbligo di identificazione e verifica dell’identità, del cliente, dell’eventuale esecutore (nuova figura) e del titolare effettivo, da effettuarsi prima dell’instaurazione di un rapporto continuativo o di un conferimento d’incarico oppure dell’esecuzione di un’operazione occasionale. Nel caso di basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (che sarà determinato dal professionista con alcuni criteri), la verifica dell’identità di cui sopra potrà essere effettuata entro il termine di 30 giorni dall’istaurazione del rapporto o dal conferimento dell’incarico. Se l’identificazione non dovesse completarsi correttamente, il soggetto obbligato dovrà astenersi dall’operazione valutando, sussistendone i presupposti, se effettuare una segnalazione di operazione sospetta. Fermi restando gli obblighi di identificazione, i professionisti che esaminano la posizione giuridica del cliente o espletano compiti di difesa o forniscono consulenza se intentare o evitare un procedimento giudiziario, possono verificare l’identità del cliente e del titolare effettivo all’atto del conferimento dell’incarico.

Dell’acquisizione e valutazione delle informazioni sullo scopo e natura del rapporto continuativo / prestazione professionale.

Del controllo costante nel tempo del rapporto continuativo o prestazione professionale (la cui periodicità non è stabilita dalla legge), esaminando la complessiva operatività del cliente in funzione della conoscenza che il professionista ha del cliente e anche ai fini della valutazione del rischio.

Dell’identificazione del cliente in sua presenza, tramite un documento d’identità in corso di validità di cui si deve acquisire copia cartacea o elettronica, oppure, in sua assenza, se è già stato identificato in precedenza, oppure i dati risultino da dichiarazione di Autorità consolare, atti pubblici, scritture private autenticate oppure per il possesso di identità digitale. Il cliente sotto la sua responsabilità fornisce le informazioni necessarie a consentire l’identificazione del titolare effettivo.

Gli articoli seguenti del nuovo testo del D.Lgs. n. 231-2007, trattano invece:

  • dei criteri di individuazione e conoscenza del titolare effettivo per i clienti diversi dalle persone fisiche (artt. 20 e 21);
  • degli obblighi informativi dovuti dal cliente (art.22);
  • delle misure semplificate di AVC (art.23);
  • degli obblighi di AV rafforzata della clientela (artt.24 e 25);
  • della possibilità di avvalersi degli obblighi di AVC assolti da terzi soggetti (artt. da 26 a 30).

Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo