Prorogati i termini delle dichiarazioni: tutti al 31 ottobre

L’articolo 13-bis del Decreto Legge 244/2016 prevede uno slittamento temporale di quindici giorni per la presentazione dei dichiarativi Redditi SC ed Irap delle società di capitali, diverse dalle micro imprese di cui all’art. 2435-ter del c.c., relativamente al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. Chiariamo quali sono le implicazioni operative.

Rimangono escluse da questa proroga:

  • le micro-imprese (art. 2435-ter del c.c.);
  • le imprese che applicano i principi contabili Ias/Ifrs.

Questa norma prevede che la scadenza di presentazione di questi dichiarativi risulti essere il 16 ottobre 2017 e non il 30 settembre 2017 (2 ottobre 2017); tuttavia, il successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 luglio 2017 ha previsto una maggior proroga dei termini di presentazione, per il solo periodo d’imposta 2016, per tutti i soggetti obbligati, precisando che tale proroga opera anche nei confronti dei soggetti già beneficiari del maggior termine di cui all’articolo 13-bis DL 244/2016.

Le dichiarazioni oggetto di tale proroga sono i modelli: Redditi, Irap, 770, C.U. e C.N.M; la nuova scadenza è quindi fissata per il 31 ottobre 2017.

Andando ad esaminare i modelli Redditi ed Irap, dunque, entro il giorno 31 ottobre 2017 possono essere presentate le seguenti tipologie di dichiarazioni:

  • Redditi ed Irap: ordinarie
  • Redditi ed Irap: correttive nei termini.

Lo slittamento temporale previsto dal Dpcm, allungando i termini per la presentazione dei dichiarativi ordinari, ha di fatto allungato anche i termini di presentazione delle dichiarazioni correttive nei termini.

Di seguito vengono riepilogati per tipologia di modello e di dichiarazione i nuovi termini di presentazione previsti dal Dpcm del 26 luglio 2017 (in merito ai modelli Redditi ed Irap).

prorogati-i-termini-delle-dichiarazioni

Per quanto riguarda i termini di presentazione delle dichiarazioni tardive, permane la possibilità di inviarle nei 90 giorni successivi al termine stabilito dalla proroga descritta nel presente articolo; la scadenza sarà quindi il 29 gennaio 2018.

Elena Fantin – Centro Studi CGN