Anche il settore dei giochi coinvolto nell’antiriciclaggio

Con il D.Lgs. 90/2017, sono state emanate specifiche norme di adeguata verifica della clientela anche per gli operatori del settore dei giochi. Chiariamo in che cosa consistono.

È il titolo IV (artt. da 52 a 54) del novellato D.Lgs. n. 231 – 2007 che detta “Disposizioni specifiche per i prestatori di servizi di gioco”.

Tra le norme spiccano quelle che dettano disposizioni integrative a quelle di carattere generale in materia di adeguata verifica e conservazione dei dati.

In particolare l’art. 53 prevede che gli operatori di gioco on-line:

  • debbano identificare e verificare l’identità dei clienti al momento dell’apertura o della modifica del conto di gioco di cui all’art. 24 della L. n. 88 – 2009;
  • debbano conservare per dieci anni i dati di cui sopra;
  • consentano ai titolari dei conti di gioco di ricaricarli solo attraverso mezzi di pagamento che garantiscano la tracciabilità dei flussi finanziari connessi alle operazioni di gioco;
  • debbano conservare per dieci anni la data, il valore ed i mezzi di pagamento usati in ogni operazione di apertura/ricarica /riscossione effettuata sui predetti conti di gioco;
  • debbano conservare per dieci anni la data, l’ora, la durata della connessione delle operazioni di gioco nonché l’indirizzo IP di provenienza.

Sempre l’art. 53 prevede che, relativamente ai servizi di gioco pubblico su rete fisica o attraverso videoterminali, i distributori e gli esercenti debbano:

  • acquisire e conservare i dati identificativi del cliente all’atto della richiesta o all’effettuazione dell’operazione di gioco;
  • acquisire e conservare la data delle operazioni di gioco e il valore ed i mezzi di pagamento usati per ognuna di esse.

Inoltre i distributori e gli esercenti di gioco su rete fisica procedono a:

  • identificare e verificare l’identità dei clienti che richiedono o effettuano operazioni di gioco per importi da € 2.000 in su;
  • identificare e verificare l’identità dei clienti che richiedono o effettuano operazioni di gioco di qualunque ammontare se vi sia sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

È previsto che, relativamente ai giochi offerti tramite apparecchi video lottery terminal (VLT), i distributori e gli esercenti di gioco osservino le disposizioni dell’art. 53 del predetto D.Lgs. n. 231-2007, nei casi in cui il valore nominale del ticket sia d’importo da € 500 in su.

I dati acquisiti dai distributori e dagli esercenti di gioco dovranno essere inviati al concessionario di riferimento, entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione.

In ultimo, l’art.53 predetto prevede che i gestori di case da gioco procedano all’identificazione e verifica dell’identità del cliente qualora:

  • l’acquisto / cambio di gettoni o simili,
  • l’incasso di vincite,

sia d’importo da € 2.000 in su.

Le predette misure dovranno essere applicate a prescindere dagli importi, ogni qual volta vi sia sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

I gestori delle case da gioco conservano per dieci anni la data / il valore / la tipologia delle transazioni di gioco / i mezzi di pagamento usati per acquistare o cambiare gettoni di gioco o simili.

I gestori di case da gioco soggette a controllo pubblico che identificano e verificano l’identità del cliente all’ingresso nei loro locali, devono adottare procedure atte a ricollegare i dati identificativi del cliente alle operazioni svolte dal cliente.

I concessionari, dovranno effettuare gli adeguamenti tecnologici dei propri processi, necessari per dare attuazione alle novità, entro il 4 luglio 2018.

Interessanti indirizzi in materia, anche in ordine alle decorrenze degli adempimenti (4.7.2017 oppure 4.7.2018), sono stati forniti dall’Agenzia delle Dogane nel documento emanato il 30 giugno 2017.

Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo