Dichiarazioni correttive, integrative, tardive e omesse: come rimediare agli errori

Come rimediare agli errori di una dichiarazione annuale? In prossimità della scadenza del termine del 31 ottobre 2017 per presentare la dichiarazione dei redditi, riepiloghiamo i tratti salienti relativi ai modelli correttivi e integrativi nonché alle dichiarazioni tardive e omesse.

I frontespizi dei modelli dichiarativi dei Redditi Persone Fisiche, Società di persone e Società di capitali contengono, nella sezione dedicata al “Tipo di dichiarazione”, le caselle dedicate a:

  • correttiva nei termini
  • dichiarazione integrativa
  • dichiarazione integrativa (articolo 2, comma 8-ter, D.P.R. 322/1998)”

da utilizzarsi per modificare dichiarazioni già presentate.

La casella “Correttiva nei termini” va barrata quando la dichiarazione viene ripresentata entro i termini ordinari in sostituzione di una precedente dichiarazione errata. In tal modo la dichiarazione correttiva sostituisce integralmente quella presentata precedentemente e consente al contribuente di esporre gli elementi non dichiarati (per esempio maggiori redditi) oppure di evidenziare ritenute, crediti di imposta, e altri elementi non indicati precedentemente. Trattandosi di una dichiarazione che sostituisce quella precedentemente trasmessa entro i termini di scadenza, non è prevista l’irrogazione di alcuna sanzione. Resta ferma la necessità di effettuare il versamento di quanto dovuto a titolo di eventuale maggiore imposta assumendo come sanzione base il 30% con possibilità di ravvedimento in ragione del momento in cui avviene il pagamento.

Il contribuente che, avendo validamente e tempestivamente presentato la dichiarazione originaria, scaduti i relativi termini ordinari, intende correggere errori od omissioni, può presentare una dichiarazione integrativa completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione barrando la relativa casella.

Il D.L. 193/2016 (art. 5, comma 1) ha riformulato la disciplina delle dichiarazioni integrative relative alle dichiarazioni dei redditi, Irap e dei sostituti d’imposta, sostituendo i commi 8 e 8-bis dell’articolo 2 del D.P.R. 322/1998. La novità più importante riguarda l’unificazione dei termini per poter presentare una dichiarazione integrativa sia a favore (minor base imponibile, minor imposta o maggior credito) che a sfavore (maggior base imponibile, maggiore imposta o minore credito) entro il termine di decadenza previsto per l’accertamento della relativa annualità.

Nella casella “dichiarazione integrativa” va indicato:

  • il codice 1, nell’ipotesi prevista dall’articolo 2, comma 8, del D.P.R. 322/1998, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (31 dicembre 2022 per le dichiarazioni presentate entro il 31 ottobre 2017 relative all’anno d’imposta 2016), per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un maggior o minor reddito o di un maggior o minor debito d’imposta o di un maggior o minor credito;
  • il codice 2, nell’ipotesi in cui il contribuente intenda rettificare la dichiarazione già presentata in base alle comunicazioni inviate dall’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’articolo 1, commi 634 – 636, L. 190/2014. L’Agenzia delle Entrate mette infatti a disposizione del contribuente le informazioni che sono in suo possesso (riferibili allo stesso contribuente, acquisite direttamente o pervenute da terzi, relative anche ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d’affari e al valore della produzione, a lui imputabili, alle agevolazioni, deduzioni o detrazioni, nonché ai crediti d’imposta, anche qualora gli stessi non risultino spettanti) dando la possibilità di correggere spontaneamente eventuali errori od omissioni, anche dopo la presentazione della dichiarazione.

La casella “Dichiarazione integrativa (articolo 2, comma 8-ter, D.P.R. 322/1998)” va barrata unicamente in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa nell’ipotesi prevista dall’articolo 2, comma 8-ter, del D.P.R. 322/1998, allo scopo di modificare l’originaria richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta esclusivamente per la scelta della compensazione, sempreché il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte. Tale dichiarazione va presentata entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione (28 febbraio 2018 per modelli Redditi/2017), secondo le disposizioni di cui all’articolo 3 del citato D.P.R. 322/1998, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione.

La dichiarazione tardiva è quella presentata entro 90 giorni dai termini ordinari (entro il 29/01/2018 per l’anno d’imposta 2016). In tal caso il contribuente può sanare la propria posizione versando Euro 25 (sanzione amministrativa minima di Euro 250 prevista dall’articolo 1, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997 ridotta ad 1/10 ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera c, D.Lgs. n. 472/1997) oltre al ravvedimento delle imposte non versate (sanzione base del 30% disposta dall’articolo 13, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997) con riduzione in ragione del momento in cui si effettua il versamento.

La dichiarazione si considera omessa quando viene presentata oltre i 90 giorni dalla scadenza dei termini ordinari (oltre il 29/01/2018 per l’anno di imposta 2016). In questa situazione non è più possibile avvalersi del ravvedimento operoso e l’articolo 1, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997 prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa dal 120 al 240% delle imposte dovute (con un minimo di Euro 250), ridotta alla metà se la dichiarazione è presentata entro il 30/09/2018 (termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo), con un minimo di Euro 200 che scende a Euro 150 se non sono dovute imposte.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN