Acconti delle imposte sui redditi e dell’Irap: quando c’è l’obbligo di ricalcolo?

Il 30 novembre 2017 scadrà il termine entro cui le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires dovranno versare la seconda rata (o unica rata) di quanto dovuto all’Erario a titolo di acconto sulle imposte per l’anno 2017. In alcuni casi però l’imposta relativa al 2016 deve essere ricalcolata. Vediamo quando.

I contribuenti avranno la possibilità di versare tali importi dovuti con il metodo storico o col metodo previsionale, a seconda che prendano a riferimento il 100% dell’imposta dovuta per l’anno precedente o il 100% di quella che si presume dovuta per l’anno in corso.

In alcuni casi, l’imposta relativa al 2016, sulla quale commisurare gli acconti Irpef, Ires o Irap dovuti per il 2017, deve essere ricalcolata per effetto dell’introduzione di alcune modifiche alla disci­plina fiscale.

È il caso dei soggetti Ires che hanno beneficiato dell’ACE, degli esercenti impianti di distribuzione di carburante, dei soggetti che esercitano attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto e delle banche, delle società finanziarie e delle assicurazioni che nel 2016 hanno dedotto svalutazioni e perdite su crediti.

I soggetti IRES che nel 2016 hanno beneficiato dell’ACE dovranno ricalcolare l’imposta dovuta per il 2016 determinando l’ACE sulla base del nuovo coefficiente fissato per il 2017 (ovvero l’1,6%) e prendere tale imposta ricalcolata a riferimento per il versamento del 30 novembre.

Gli esercenti impianti di distribuzione di carburante che nel 2016 hanno fruito della deduzione forfettaria dal reddito d’impresa prevista dall’art. 34 della Legge 183/2011, nel caso in cui abbiano determinato l’imposta col metodo storico dovranno assumere la base di commisurazione al netto della predetta deduzione forfettaria.

I soggetti che effettuano, in forma occasionale, noleggio di navi e imbarcazioni da diporto e assoggettano i ricavi provenienti da tali attività all’imposta sostitutiva del 20% prevista dall’art. 49-bis del D.Lgs. 171/2005, dovranno determinare l’acconto senza tenere conto del regime agevolato. Pertanto, nel caso in cui abbiano determinato l’imposta col metodo storico, l’Irpef/Ires dovuta per il 2016 dovrà essere rideterminata facendo concorrere al calcolo del reddito complessivo anche i proventi che nel modello redditi 2017 erano stati considerati assoggettati ad imposta sostitutiva del 20%.

Le banche, le società finanziarie e le assicurazioni che, in base al DL 83/2015, nel 2016 hanno dedotto integralmente svalutazioni e perdite su crediti, dovranno rideterminare le imposte relative al 2016 in base alle regole precedenti all’introduzione del DL 83/2015. In tale ultimo caso, il ricalcolo in base alla disciplina previgente è d’obbligo anche nel caso in cui tali società abbiano applicato il metodo previsionale.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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