Notifica degli atti amministrativi e giudiziari a mezzo posta: le novità dal 2018

Cambiano le modalità con le quali i contribuenti riceveranno gli atti amministrativi, tributari e le multe stradali. La legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205/2017), infatti, ha introdotto la possibilità per i dipendenti delle aziende di recapito postale di certificare l’avvenuta consegna degli atti amministrativi, degli atti tributari e delle multe stradali, e nondimeno degli atti di natura civile e penale al relativo destinatario.

Al fine di garantire il buon esito delle notifiche e i diritti per i destinatari degli atti amministrativi e giudiziari, i commi 461 e seguenti dell’articolo 1 della legge n. 205/2017 impongono però agli operatori dei servizi postali il rispetto di precise formalità. Lo scopo è quello di dare attuazione piena alla liberalizzazione dei servizi postali, anche da parte delle aziende private, purché in possesso di regolare licenza rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico.

Com’è noto, dallo scorso 10 settembre, così come previsto dall’art. 1, commi 57 e 58 della legge n. 124/2017 (legge annuale sul mercato e la concorrenza), l’ente Poste non ha più il monopolio per la notifica di atti amministrativi e giudiziari e, proprio per dare completa attuazione a questa riforma, il legislatore ha introdotto delle norme con la precisa finalità di “rendere i servizi postali più efficienti e garantire anche alle amministrazioni pubbliche risparmi di spesa già nel 2018”.

Le notifiche in materia penale e quelle in materia civile e amministrativa si perfezionano pertanto se, sull’avviso di ricevimento e sul piego, vengono indicati i soggetti che hanno richiesto la notifica, i loro indirizzi, con l’indicazione anche di quello (qualora siano tenuti ad averlo) di posta elettronica certificata.

La legge impone all’operatore postale di consegnare il piego nelle mani del destinatario, anche se dichiarato fallito oppure, “se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario [omissis] a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa”, a condizione che “il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia un’età inferiore a quattordici anni”.

L’art. 1, comma 461, lett. f), infine, prevede che in mancanza di uno dei soggetti sopra riportati, “il piego può essere consegnato al portiere dello stabile o a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario”.

L’operatore postale dovrà far sottoscrivere al soggetto al quale è stato consegnato il piego l’avviso di ricevimento e, se consegnato a persona diversa dall’effettivo destinatario, dovrà specificare la sua qualità; inoltre l’operatore postale dovrà certificare anche l’eventuale rifiuto di ricevere o di firmare l’avviso.

Da ultimo, la legge prevede che, nel caso in cui sia impossibile consegnare l’atto, il destinatario, deve essere informato mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del deposito dell’atto presso il punto più vicino al destinatario e del fatto che la notifica si perfeziona decorsi 10 giorni dalla data di spedizione della raccomandata, o alla data di ritiro del piego se anteriore.

In caso contrario l’atto sarà restituito al mittente dopo 6 mesi.

Massimo D’Amico – Centro Studi CGN