Le istruzioni INPS per l’esonero contributivo under 30

Con Circolare del 2 marzo 2018, n. 40, l’Inps fornisce le istruzioni operative per la fruizione dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per le nuove assunzioni, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2018, di lavoratori under 30, (under 35 per il solo anno 2018), con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, secondo le disposizioni dell’articolo 1, commi 100-108 e 113-114, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205. Ecco le istruzioni per il bonus assunzioni giovani 2018.

Nel dettaglio, il beneficio si rivolge a tutti i datori di lavoro privati (imprenditori o meno), compresi i datori di lavoro del settore agricolo e con esclusione della pubblica amministrazione, con riferimento all’assunzione, con contratto di lavoro subordinato, riguardanti soggetti che non abbiano compiuto il trentesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa.

In particolare, l’Istituto chiarisce che il suddetto esonero riguarda:

  • tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato (sia nuove assunzioni che trasformazioni di precedenti rapporti a termine, come espressamente previsto dall’articolo 1, comma 107, della legge n. 205/2017);
  • fermo il rispetto del requisito anagrafico in capo al lavoratore alla data della nuova assunzione o della conversione a tempo indeterminato;
  • compresi i casi di regime di part-time, con l’eccezione, come previsto dall’articolo 1, comma 114, dei contratti di apprendistato e lavoro domestico;
  • i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della legge n. 142/2001;
  • le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la somministrazione sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato.

Diversamente, restano esclusi dalle tipologie incentivate:

  • l’assunzione con contratto di lavoro intermittente o a chiamata, di cui agli articoli 13-18 del d.lgs. n. 81/2015, ancorché stipulato a tempo indeterminato o venga riconosciuta una indennità di disponibilità;
  • il rapporto di lavoro a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale;
  • i contratti di prestazioni di lavoro occasionali disciplinate dall’articolo 54-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, introdotto in sede di conversione dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Per quanto attiene alla misura dell’incentivo, essa sarà:

  • pari al 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per 36 mesi a partire dalla data dell’assunzione, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile;
  • elevata nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per trentasei mesi a partire dalla data di assunzione e sempre nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile, per le assunzioni a tempo indeterminato che riguardino giovani che, nei sei mesi precedenti, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro:
    • attività di alternanza scuola-lavoro;
    • periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

Occorre, inoltre, sottolineare che l’agevolazione potrà essere riconosciuta anche nelle ipotesi di mantenimento in servizio, decorrente dal 1° gennaio 2018, del lavoratore al termine del periodo di apprendistato, a condizione che il lavoratore, al momento del mantenimento in servizio, non abbia compiuto il trentesimo anno di età. Nella suddetta fattispecie, il beneficio troverà applicazione per un periodo massimo di dodici mesi, fermo restando l’importo massimo pari a 3.000 euro.

La fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto:

  • dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione, da ultimo disciplinati dall’articolo 31 del d.lgs. n. 150 del 2015;
  • delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori;
  • da taluni presupposti specificamente previsti dalla Legge di Bilancio 2018.

In particolare il beneficio non spetta nei casi in cui:

1) l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine che abbia manifestato per iscritto – entro sei mesi dalla cessazione del rapporto (tre mesi per i rapporti stagionali) – la propria volontà di essere riassunto;

2) presso il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione;

3) siano violate le condizioni fissate dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006 (regolarità nell’assolvimento degli obblighi di contribuzione previdenziale; assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro;  rispetto, fermi restando gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale).

Tuttavia, si precisa che non sono ostativi del riconoscimento del beneficio:

  • i periodi di apprendistato, svolti in precedenza presso il medesimo o altro datore di lavoro,
  • eventuali precedenti rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato;
  • eventuali precedenti rapporti di lavoro domestico a tempo indeterminato.

Nonostante il comma 114 della Finanziaria 2017 disponga che l’esonero contributivo di cui all’oggetto non sia cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, ne è ammessa la fruizione contemporaneamente a:

  • Assunzione over 50 disoccupati da oltre dodici mesi e di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree o settori economici o professioni, di cui all’articolo 4, commi 811, della legge n. 92/2012: è possibile godere prima dell’incentivo previsto dalla legge n. 92/2012, per un rapporto a tempo determinato, e poi dell’esonero previsto dalla legge n. 205/2017 per la trasformazione a tempo indeterminato.
  • Cumulabilità con l’incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili di cui all’articolo 13, della legge n. 68/1999, come modificato dall’articolo 10 del d.lgs. n. 151/2015 (la fruizione dell’incentivo disciplinato dall’articolo 13 della legge n. 68/1999 è subordinata al rispetto del requisito dell’incremento occupazionale).
  • Cumulabilità con l’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento NASpI di cui all’articolo 2, comma 10-bis, della legge n. 92/2012, pari, a seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 24, comma 3, del d.lgs. n. 150/2015, al 20% dell’indennità che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto per la durata residua del trattamento (la fruizione dell’incentivo disciplinato dalla legge n. 92/2012 è subordinata al rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti c.d. “de minimis”).
  • Incentivo “Occupazione Mezzogiorno”: cumulabilità per la parte residua con l’incentivo strutturale di cui all’articolo 1, comma 100, della Legge di Bilancio 2018 e fino al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile.
  • Incentivo NEET – D.D. n. 3 del 2 gennaio 2018: cumulabile per la parte residua e fino al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile, e applicabile alle sole assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso dell’anno 2018.

Si segnala, infine, che allo scopo di agevolare le verifiche in ordine al possesso dei requisiti, l’Istituto ha realizzato un’apposita utility attraverso la quale i datori di lavoro ed i loro intermediari previdenziali nonché i lavoratori possono acquisire, sulla base delle condizioni di aggiornamento delle basi dati dell’Istituto e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (sistema delle comunicazioni obbligatorie), le informazioni in ordine allo svolgimento di rapporti di lavoro a tempo indeterminato instaurati precedentemente al 1° gennaio 2018 ovvero a partire dalla predetta data.

Francesco Geria – LaborTre Studio Associato