Spese mediche: quali sono detraibili solo con la ricetta medica?

Le spese mediche sono tutte detraibili in presenza del documento che ne attesta la spesa. Tuttavia, alcune di queste possono essere indicate in dichiarazione solo se prescritte dal medico. Quali sono? Ecco l’elenco esaustivo con tutte le specifiche richieste.

Sono detraibili solo con prescrizione medica le seguenti spese mediche.

  • Spese per trattamenti di mesoterapia

La mesoterapia è un metodo di somministrazione del farmaco, di qualunque natura, nel derma e nel sottocutaneo ovvero distribuito sull’epidermide per mezzo di appositi aghi.

Le spese relative a questi trattamenti effettuati da personale medico o da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria sono ammesse in detrazione purché siano correlate da una prescrizione medica, idonea a dimostrare il necessario collegamento della prestazione resa con la cura di una patologia (si veda la Circolare n. 3/E del 2016).  Per detrarre i costi sostenuti per i trattamenti mesoterapici è infatti necessario verificare se la necessità è riferita a una patologia specifica del paziente, riconducibile a una malattia o comunque a problemi di salute, essendo esclusa, ad esempio, la detrazione per interventi di medicina estetica.

  • Spese per trattamenti di ozonoterapia

Tale trattamento consiste nell’uso di una miscela di ossigeno ed ozono per scopi terapeutici.  Le spese per i trattamenti di ozonoterapia, effettuati da personale medico o da personale abilitato dalle autorità competenti in materia, sono ammesse in detrazione solo con presentazione della prescrizione medica che dimostri il necessario collegamento della prestazione resa con la cura della patologia.

  • Spese per prestazioni chiropratiche

La figura del chiropratico non ha ancora trovato riconoscimento nel nostro ordinamento, tantomeno per tale figura è stato istituito un apposito albo. Tuttavia il Ministero della Sanità, con Circolare n. 66/1984, ha precisato che le prestazioni chiroterapiche possono essere prestate presso idonee strutture debitamente autorizzate, la cui direzione sia affidata ad un medico specialista in fisiatria o in ortopedia. La Circolare n. 3/E del 2016  (risposta 1.1) ha precisato che le spese per prestazioni chiropratiche, purché prescritte da un medico, possono rientrare tra le spese sanitarie detraibili a condizione che siano eseguite in centri all’uopo autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista.

  • Spese per cure termali

Anche tali spese sono detraibili, ai sensi dell’articolo 15 del TUIR, al pari delle spese mediche generiche; è necessario però, ai fini della detraibilità, che le stesse siano state prescritte da un medico. Non sono detraibili le spese che rappresentano un costo accessorio, quali ad esempio le spese di viaggio, di albergo e di soggiorno presso la struttura termale (Risoluzione n. 207/E del 1976).

Sono detraibili, invece, senza prescrizione medica, il costo del ticket sanitario sostenuto per la cura termale stessa.

Solo per queste quattro tipologie di spesa, ai fini della detrazione è necessaria la seguente documentazione:

  • ricevuta fiscale o fattura rilasciata dal medico o dal personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria;
  • prescrizione medica.

Rita Martin – Centro Studi CGN