Come effettuare la cessione della detrazione per le spese di riqualificazione energetica

In caso di incapienza del contribuente come è possibile usufruire della detrazione per le spese di riqualificazione energetica? Queste possono essere cedute a terzi, affinché la detrazione non sia persa?

Premessa

La Legge di Bilancio 2018 ha modificato l’art.14 del D.L. 63/2013 ai commi 2-ter e 2-sexies, prevedendo che la detrazione spettante in riferimento agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici possa essere ceduta a tutti i contribuenti; la normativa precedente prevedeva la cessione solo per gli interventi sulle parti comuni condominiali. La nuova normativa è entrata in vigore dal 1° gennaio 2018.

Per quali interventi è possibile

Dal 1° gennaio 2018 possono essere cedute le detrazioni Irpef e Ires spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica (65%), di cui ai commi 344-349 dell’art.1 della Legge 296/2006, effettuati sugli edifici e riferiti sia a parti comuni condominiali (già prevista fin dal 2017) sia alle singole unità immobiliari.

L’intervento deve essere effettuato su edifici esistenti, regolarmente accatastati, anche se rurali, compresi quelli strumentali.

Chi può cedere la detrazione

La cessione del credito per tali detrazioni può essere effettuata:

  • dai soggetti passivi Irpef, incapienti
  • da tutte le persone fisiche, compresi i titolari di reddito d’impresa e di arte/professione
  • dagli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale
  • dai soggetti di cui all’art.5 del Tuir non titolari di reddito d’impresa
  • dai soggetti passivi Ires

residenti e non residenti.

A chi si può cedere la detrazione

La cessione del credito spettante può avvenire in favore di:

  • fornitori che hanno effettuato gli interventi;
  • altri soggetti privati.

Chi riceve tale credito ha, a sua volta, la possibilità di cederlo ad altri soggetti.

Soggetti incapienti

Per i soggetti incapienti, e solo per questi, la cessione può essere effettuata anche nei confronti degli istituti bancari, come da Provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 165110/2017.

Tale Provvedimento definisce anche le modalità operative di cessione del credito; è necessario tuttavia un nuovo intervento in merito da parte dell’Amministrazione Finanziaria, del quale siamo ancora in attesa.

Rita Martin – Centro Studi CGN