Debutta nel quadro A del 730 l’esenzione per i coltivatori diretti e IAP

Nel modello 730/2018, i redditi dominicali e agrari dei terreni posseduti e/o condotti dai coltivatori diretti e IAP iscritti alla previdenza agricola beneficeranno dell’esenzione dall’imposizione Irpef. Tuttavia, nonostante tali redditi non concorrano alla formazione della base imponibile, dovranno comunque essere indicati nel 730. Non cambiano, al contrario, le regole per la compilazione del quadro A.

I redditi da indicare nel quadro A del modello 730

Il TUIR prevede che devono essere oggetto di tassazione:

  • il reddito dominicale, cioè quello attribuibile al proprietario del terreno o al titolare di altro diritto reale;
  • il reddito agrario, cioè quello attribuibile al proprietario del terreno o al titolare di altro diritto reale.

La particolare disciplina normativa riguardante i soggetti IAP e coltivatori diretti

L’articolo 1, comma 44, legge n. 232/2016 (cosiddetta legge di Stabilità 2017), ha previsto che per il triennio 2017-2019 “i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola”.

La ratio dell’agevolazione in esame è riconducibile alla necessità di sostenere gli operatori del settore agricolo. Tuttavia, secondo quanto precisato dall’Agenzia delle entrate attraverso la circolare n. 8/E/2017, l’agevolazione in esame è applicabile soltanto alle persone fisiche (coltivatori diretti o imprenditore agricolo professionale) i quali producono redditi dominicali ed agrari (quindi ai soli fini Irpef). Ne deriva che non potranno beneficiare dell’esonero le società di capitali, i soci delle società in nome collettivo e delle società in accomandita semplice che abbiano optato, ai sensi del comma 1093, legge 296/2006, per la determinazione del reddito su base catastale poiché il reddito prodotto mantiene la natura di reddito d’impresa.

Al contrario, come stabilito dall’Agenzia nella suddetta circolare “Resta fermo che possono beneficiare dell’agevolazione in esame anche le società semplici che attribuiscono per trasparenza ai soci persone fisiche – in possesso della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale – redditi fondiari”.

Sotto il profilo della compilazione del quadro A, sebbene tali redditi non concorrano alla formazione della base imponibile, il relativo importo va comunque indicato nella colonna 1 mentre quello agrario va in colonna 3 del quadro. Come lo scorso anno, inoltre, deve essere barrata la colonna 10.

I soggetti diversi da IAP e coltivatori

I contribuenti diversi da IAP e coltivatori diretti dichiarano i redditi con le ordinarie regole previste dal TUIR. Ne deriva che il contribuente in possesso di un terreno dovrà indicare:

  • nella colonna 1 del quadro A l’ammontare del reddito dominicale;
  • nella colonna 3 del quadro A l’ammontare del reddito agrario.

Si ricorda che i redditi dominicali e agrari devono essere indicati dal contribuente privi sia della rivalutazione dell’80% e del 70% (rispettivamente riferite al reddito dominicale e agrario) sia della ulteriore rivalutazione del 30% che sarà invece applicata da chi presta l’assistenza fiscale (Caf/professionisti abilitati).

Ai fini della determinazione del reddito dei soggetti diversi da IAP e coltivatori diretti, infine, va detto che non si applica la rivalutazione dell’80 e del 70% nemmeno nel caso di terreni concessi in affitto per usi agricoli nei seguenti casi:

  • giovani agricoltori che non hanno compiuto 40 anni al momento della stipula del contratto;
  • giovani agricoltori che hanno la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale;
  • durata del contratto di almeno 5 anni.

Massimo D’Amico – Centro Studi CGN