Esercitare la professione di Commercialista durante la sospensione è reato

Chi esercita l’attività professionale durante il periodo di sospensione commette il reato di esercizio abusivo della professione. È questo l’orientamento che il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), con il Pronto Ordini n. 24/2018 del 12 marzo 2018, ha fornito circa la possibilità che si possa configurare il reato di esercizio abusivo della professione a carico di un iscritto nei cui confronti si sia accertato lo svolgimento dell’attività durante la sospensione.

Il CNDCEC, nel documento emanato, ha precisato che:

  • l’articolo 348 del Codice penale prevede la reclusione da sei mesi a tre anni o una multa da euro 10.000 a euro 50.000 per chi abusivamente eserciti una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato;
  • a tutela dell’interesse generale, la relativa normativa stabilisce che l’esercizio di talune professioni per le quali sono richieste particolari competenze tecniche sia riservato a chi ha conseguito una speciale abilitazione e sia in possesso di qualità morali e culturali.

Stante quanto sopra, quindi, si può concludere che il possesso di determinati titoli e il superamento dell’esame di stato costituiscono i presupposti necessari all’iscrizione all’Albo o Ordine di riferimento, che deve essere necessariamente effettuata se non si vuole incorrere nell’esercizio abusivo della professione. In altri termini, afferma il CNDCEC, “L’iscrizione nei suddetti albi od elenchi si configura essa stessa come condicio sine qua non per l’esercizio della professione”. In altri termini, la mancata iscrizione comporta l’esercizio abusivo della professione.

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, però, ha anche precisato che il reato di esercizio abusivo della professione si configura anche “qualora il professionista, pur regolarmente abilitato e iscritto all’Albo, si trovi nell’impossibilità temporanea di esercitare la professione” poiché destinatario di un provvedimento disciplinare di sospensione dall’esercizio professionale.

In senso conforme, la stessa Corte di Cassazione, infatti, con la sentenza n. 20439 del 24 maggio 2007 aveva già sancito che “si ha esercizio abusivo della professione anche quando la persona, benché originariamente abilitata all’esercizio e iscritta nell’Albo, si trovi attualmente sospesa dall’esercizio della professione. Deve infatti ribadirsi che commette il delitto di cui all’art. 348 c.p., non solo chi non sia in possesso della abilitazione dello Stato, ma anche chi non sia iscritto nel relativo Albo o, dopo esservi stato iscritto, sia stato radiato o sospeso dall’esercizio professionale, atteso che l’attualità della abilitazione all’esercizio (v. Legge Professionale Forense, art. 1) è presupposto dei requisiti di probità e competenza tecnica ritenuti necessari dalla legge.”

Ne deriva che il professionista iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, se esercita durante il periodo di sospensione, incorre nel reato disciplinato dall’art. 348 del codice penale.

Massimo D’Amico – Centro Studi CGN