La cassazione ribadisce la liceità del lavoro tra familiari

Con approfondimento del 7 maggio 2018, la Fondazione Studi del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro analizza la Sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, del 27 febbraio 2018, n. 4535 che rende consolidato l’orientamento che vuole lecito il lavoro tra familiari, ponendosi, così, in aperto contrasto con la posizione dell’Inps che continua a considerare il lavoro familiare come strumento di dissimulazione per garantire una prestazione pensionistica.

La sentenza, facendo chiarezza sul lavoro familiare dà torto, quindi, alle operazioni presuntive spesso contenute nei verbali ispettivi Inps che tendono a negare la sussistenza del rapporto di lavoro tra familiari, pur in assenza di una norma che vieti esplicitamente al datore di assumere un componente della famiglia.

L’Istituto, infatti, giustifica l’annullamento del rapporto di lavoro anche quando il datore di lavoro sia una società, in virtù della presunzione di gratuità della prestazione, giustificata da motivi familiari e affettivi.

La regola prevista dal nostro ordinamento giuridico, infatti, prevede l’onerosità della prestazione e non la gratuità e spetta agli Ispettori dimostrare che il rapporto di lavoro tra familiari non esiste o è svolto a titolo gratuito ovvero che il datore di lavoro non esercita i suoi poteri nei confronti del dipendente-familiare.

Sul punto, la Suprema Corte interviene con la Sentenza in commento affermando che, in presenza di indici oggettivi che consentono di riconoscere un effettivo inserimento organizzativo e gerarchico nell’organizzazione aziendale, nulla osta alla possibilità di riconoscere piena legittimità al rapporto di lavoro subordinato anche tra familiari, purché risulti:

  • l’onerositàdella prestazione;
  • la presenza costantepresso il luogo di lavoro previsto dal contratto;
  • l’osservanza di un orario;
  • il “programmatico valersida parte del titolare della prestazione lavorativa” del familiare;
  • la corresponsione di un compenso a cadenze fisse.

L’emersione di questi elementi all’esito dell’attività istruttoria svolta, infatti, consente di riconoscere la genuinità della prestazione lavorativa e l’effettività del rapporto di lavoro subordinato, a prescindere dall’appartenenza allo stesso nucleo familiare.

Ciò in quanto dalla predetta sussistenza può oggettivamente desumersi “piuttosto che una partecipazione all’attività dettata da motivi di assistenza familiare legati alla condizione personale […] una tipologia di relazione maggiormente compatibile con la logica del corrispettivo della prestazione, piuttosto che con la destinazione alla copertura di contingenti e dunque variabili esigenze di vita, riconducibili alla nozione elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte di elemento sintomatico della subordinazione e come tali idonee ad offrire fondamento probatorio alla domanda dell’attore”.

La suddetta decisione, dunque, si colloca nel solco di un orientamento consolidato della giurisprudenza, per il quale la sussistenza di un vincolo familiare può costituire una ragione per respingere la qualificazione della natura subordinata del rapporto di lavoro, intrattenuto tra le parti, quale alternativa alla ordinaria presunzione di onerosità del rapporto di lavoro subordinato.

La presunzione di gratuità del lavoro familiare, infatti, può essere superata fornendo la prova dell’esistenza di un vincolo di subordinazione apprezzabile in riferimento alla qualità e quantità delle prestazioni svolte ed alla presenza di direttive, controlli ed indicazioni da parte del datore di lavoro, non potendosi escludere che le prestazioni svolte possano trovare titolo in un rapporto di lavoro subordinato, del quale deve essere fornita la prova.

Francesco Geria – LaborTre Studio Associato