Visto di conformità e dichiarazione redditi uniti dallo stesso professionista

In piena campagna Redditi, ripercorriamo le norme indicate dal D.L. 50/2017 in materia di apposizione del visto di conformità in caso di compensazione orizzontale con modello F24 riportante un credito di importo superiore a 5.000 euro.

Il visto di conformità va posto per l’utilizzo in compensazione orizzontale di crediti riconducibili:

  • alle imposte sui redditi e relative addizionali;
  • alle ritenute alla fonte;
  • alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito;
  • all’imposta regionale sulle attività produttive.

L’elenco è tassativo e ne deriva che il visto non è richiesto per crediti di natura diversa, anche se generati in sede di dichiarazione dei Redditi, quali ad esempio un eventuale credito gestione INPS Commercianti, Artigiani o Gestione Separata.

Per poter fruire del credito in compensazione non è necessario presentare preliminarmente il modello Redditi così come avviene per i crediti IVA. La ragione si intuisce e si spiega volgendo la sguardo al termine ultimo di presentazione fissato al 31 ottobre 2018 che impedirebbe di fatto l’utilizzo del credito.

Ai fini dell’apposizione del visto di conformità occorre tener presente quanto segue:

  1. la soglia dei 5.000 euro va riferita a ciascun credito emergente dalla dichiarazione che verrà poi utilizzato in compensazione. Nulla osta alla presentazione di una dichiarazione senza visto con un credito IRPEF e IRAP superiore a 5.000 euro purché le compensazioni in orizzontale effettuate non superino la soglia indicata;
  2. il concetto di compensazione orizzontale va inteso quale utilizzo di un credito a copertura di un debito di natura diversa, come nel caso di un credito IRAP a copertura di un debito IRPEF. Laddove i tributi interessati alla compensazione siano appartenenti alla medesima famiglia, la compensazione viene considerata come “verticale”, anche se effettuata presentando un modello F24, con la conseguenza di considerare irrilevante l’importo del credito utilizzato ai fini della verifica della soglia di 5.000 euro.

Si consideri il seguente esempio. Un modello Redditi chiude con un credito di 10.000 euro e, in ragione dei principi accennati, ne deriva che:

  1. La circostanza che il credito superi la soglia di 5.000 euro non implica in sé l’obbligo di visto.
  2. Se il credito è utilizzato a copertura degli acconti per 5.100 euro, la restante parte pari a 4.900 euro potrà essere utilizzata liberamente senza necessità di visto. Risulta indifferente la modalità di utilizzo del credito per la compensazione in verticale, vale a dire se con presentazione del modello F24 compensativo oppure senza presentazione di delega: in entrambi i casi si rientra nell’ambito della compensazione di crediti riconducibili alla medesima famiglia.

I tributi che possono essere considerati come appartenenti alla medesima famiglia sono indicati nella Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 68/E/2017 dove viene fornita, con l’allegato 3, una tabella esplicativa che indica, a fronte dei diversi crediti, quali debiti possono essere compensati con modello F24 senza che per questo si verifichi una compensazione orizzontale.

Ai fini dell’apposizione del visto di conformità occorre attenersi alle seguenti indicazioni contenute nella circolare 28/E/2014 dell’Agenzia delle Entrate:

  1. il visto deve essere rilasciato da un professionista abilitato al rilascio del visto stesso;
  2. il professionista che rilascia il visto deve essere anche colui che si occupa della predisposizione e della trasmissione telematica del dichiarativo;
  3. nelle ipotesi in cui le scritture contabili siano tenute da un soggetto che non può apporre il visto di conformità, il contribuente può comunque rivolgersi ad un professionista abilitato all’apposizione del visto. Il soggetto nominato per l’apposizione del visto ovviamente deve porre in essere i controlli e a tal fine il contribuente dovrà esibire tutta la documentazione necessaria;
  4. le società provviste di organo di controllo, in luogo del visto di conformità, possono far sottoscrivere il dichiarativo dai soggetti che esercitano il controllo contabile, facendo attestare lo svolgimento dei controlli previsti dall’articolo 2, comma 2, del D.M. 31 maggio 1999, n. 164.

È il caso di sottolineare che apposizione del visto di conformità e trasmissione della dichiarazione viaggiano unite dallo stesso intermediario. È il caso del contribuente che si rivolge ad un soggetto intermediario telematico non abilitato al rilascio del visto: dovrà rivolgersi a un professionista appositamente designato per l’occasione, anche se diverso da quello usuale, che dovrà predisporre, vistare e trasmettere la dichiarazione. Quali le conseguenze in caso di mancato rispetto della formalità in questione? Secondo alcuni il visto di conformità potrebbe non essere considerato regolare e di conseguenza la compensazione del credito potrebbe essere considerata indebita da parte dell’Ufficio. D’altra parte, a parere di chi scrive, l’alterità tra chi appone il visto e chi trasmette la dichiarazione potrebbe costituire una violazione meramente formale, posto che il professionista che si assume la responsabilità del visto abbia effettuato tutti i controlli necessari.

I controlli che il professionista deve effettuare per rilasciare il visto di conformità corrispondono in buona parte a quelli previsti dagli articoli 36-bis e 36-ter del DPR 600/1973 e sono finalizzati ad evitare errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili, delle imposte e delle ritenute, nonché nel riporto delle eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni. Ne consegue che il rilascio del visto di conformità implica il riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d’imposta, lo scomputo delle ritenute d’acconto, i versamenti. Per i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili i controlli implicano anche:

  • la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie;
  • la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione.

I riscontri non comportano valutazioni di merito, ma il solo controllo formale in ordine all’ammontare delle componenti positive e negative relative all’attività di impresa e/o di lavoro autonomo esercitata rilevanti ai fini IRPEF/IRES, IRAP nonché ai fini del modello dl sostituto d’imposta.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN