Contratti a termine e somministrazione: le novità del decreto dignità

Nella seduta del 2 luglio 2018, n. 8, il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legge recante “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”, disponendo importanti interventi in materia di lavoro e, in particolare, in tema di contratti a tempo determinato, di somministrazione e tutela dell’occupazione, che entreranno ufficialmente in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Finalità principale del Titolo I del provvedimento, rubricato “Misure per il contrasto al precariato”, è il contrasto all’abuso del contratto a termine, mediante l’introduzione di specifiche restrizioni in caso di rinnovo del rapporto, con conseguente innalzamento in percentuale del relativo contributo addizionale, e la riduzione del numero delle proroghe riferite allo stesso.

Nel dettaglio, modificando le disposizioni sui contratti a termine (articoli 19, 21 e 28 del D.Lgs. 15 giugno 2015), l’articolo 1 del cosiddetto Decreto Dignità statuisce che, fatta salva:

  • la possibilità di libera stipulazione tra le parti del primo contratto a tempo determinato;
  • di durata comunque non superiore a 12 mesi di lavoro in assenza di specifiche necessità;

l’eventuale rinnovo (proroga) dello stesso sarà possibile esclusivamente a fronte di esigenze:

  1. temporanee ed oggettive, estranee all’ordinaria attività del datore di lavoro, nonché sostitutive;
  2. connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria;
  3. relative alle attività stagionali di cui all’articolo 21, comma 2, e a picchi di attività.

Tuttavia, in presenza di una di queste condizioni, già a partire dal primo contratto, sarà possibile apporre un termine comunque non superiore a 24 mesi.

Ne deriva che, tale misura, da un lato, consentirà alle imprese l’impiego di un lavoratore per un periodo più breve, entro il quale valutarne l’eventuale conferma, e dall’altro, se il datore sarà in grado sin dall’inizio di determinare le motivazioni per cui il lavoratore, pur non essendo assunto per un periodo sufficientemente lungo, non potrà comunque essere stabilizzato all’interno dell’attività, sarà possibile assumere fino a un termine massimo di 24 mesi.

Con l’eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a 12 giorni, l’apposizione del termine del contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, posto che:

  • una copia del contratto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro 5 giorni lavorativi dall’inizio della prestazione;
  • l’atto scritto contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze di cui al nuovo comma 1-bis dell’articolo 21.

Quanto alla facoltà di proroga e rinnovo, viene disposto che:

1) il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore:

  • solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a 24 mesi;
  • comunque, per un massimo di 4 volte nell’arco di 24 mesi a prescindere dal numero dei contratti;
  • qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga.

2) il contratto può essere rinnovato solo esclusivamente a fronte di esigenze:

  • temporanee ed oggettive, estranee all’ordinaria attività del datore di lavoro, nonché sostitutive;
  • connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria;
  • relative alle attività stagionali di cui all’articolo 21, comma 2, e a picchi di attività.

Infine, stante l’applicazione delle nuove disposizioni ai contratti di lavoro a tempo determinato di nuova sottoscrizione, nonché nei casi di nuovo rinnovo dei contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, si stabilisce che l’impugnazione del contratto a tempo determinato deve avvenire, con le modalità previste dal primo comma dell’articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, entro 180 giorni (e non più 120 gg) dalla cessazione del singolo contratto.

Allo stesso tempo, per opera dell’articolo 2 del Decreto qui all’esame, anche la disciplina del contratto di somministrazione di lavoro è oggetto di novità, stante la sua sostanziale soggezione alla disciplina generale statuita per il rapporto di lavoro a tempo determinato.

Infatti, in caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina prevista per il rapporto di lavoro a tempo determinato.

Pertanto, il termine inizialmente apposto al contratto di lavoro può essere prorogato:

  • con il consenso del lavoratore;
  • per atto scritto;
  • nei casi e per la durata prevista dal contratto collettivo applicato dal somministratore, purché nei limiti di cui all’articolo 21.

Inoltre le aziende non potranno occupare lavoratori con contratti a termine per più del 20% della loro forza lavoro.

Infine, con specifico riferimento al mondo del lavoro, l’articolo 3, al fine di indirizzare i datori di lavoro verso l’utilizzo di forme contrattuali stabili, in modifica dell’articolo 2, comma 28 della L. n. 92/2012, prevede (finanziamento Naspi):

  • l’aumento dello 0,5% del contributo addizionale, per ogni proroga, attualmente pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali,
  • a carico del datore di lavoro,
  • per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato – in caso di rinnovo (sembra per ogni rinnovo) del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione.

Diversamente, non viene modificata la regola secondo la quale il contributo è restituito al datore di lavoro in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato.

Francesco Geria – LaborTre Studio Associato