INL: violazione dell’orario di lavoro e sanzioni per il coobbligato estraneo al giudizio

Quali sono le sanzioni in caso di violazione dell’orario di lavoro? A chi vengono applicate? La rideterminazione degli importi scaturiti dalle violazioni può interessare anche il coobbligato? Ecco i chiarimenti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Con Circolare del 26 luglio 2018, n. 11, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce chiarimenti in relazione alla circolare prot. n. 37/12552 del 10 luglio 2014 del Ministero del Lavoro, relativa alla sentenza della Corte Costituzionale n. 153 del 21 maggio 2014, intervenuta per dichiarare l’incostituzionalità dell’art 18 bis, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 66/2003.

Nel dettaglio, viene richiesto se, ai sensi dell’art 6, comma 3, della L. n. 689/1981 e dell’art 1306, comma 2, c.c. la rideterminazione degli importi scaturiti dalle violazioni della disciplina sull’orario di lavoro possa interessare anche il coobbligato che non ha presentato opposizione all’ordinanza di ingiunzione, qualora il giudizio instaurato dall’altro condebitore fosse stato ancora pendente o la sentenza non fosse ancora passata in giudicato al momento del deposito della suddetta pronuncia.

Le precisazioni dell’Istituto, dunque, si rendono necessarie in seguito alla suddetta pronuncia n. 153/2014 con cui la Corte aveva sancito l’illegittimità costituzionale dell’art. 18-bis, commi 3 e 4, del Decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 , recante “Attuazione delle Direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro”, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera f), del Decreto legislativo 19 luglio 2004, n. 213 concernente “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, in materia di apparato sanzionatorio dell’orario di lavoro”, nella misura in cui veniva previsto un regime sanzionatorio sensibilmente più severo rispetto a quello previgente, in violazione della legge di delega.

In seguito a tale decisione, inoltre, con Lettere Circolari del 10 luglio 2014, n. 12552 e del 28 agosto 2014, n. 14876, il Ministero del Lavoro aveva disposto che:

  • la suddetta sentenza circoscrive il vaglio di legittimità, in conformità al principio della domanda, esclusivamente alla disciplina ex art. 1, co. 1, lett. f) del D.Lgs. n. 213/2004, in vigore dal 1° settembre 2004 al 14 giugno 2008;
  • la perdita di efficacia della predetta disciplina incide su tutte le situazioni giuridiche pregresse aperte o pendenti;
  • gli importi sanzionatori rideterminati in ragione della reviviscenza del precedente regime sanzionatorio, per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 24 giugno 2008, devono essere quintuplicati in ragione della previsione di cui all’art.1, co.1177, L. n. 296/06.

Ne deriva che, la perdita di efficacia della disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 213/2004 ha investito tutte le situazioni giuridiche pregresse che erano ancora aperte o pendenti, mentre non ha inciso sulle vicende “chiuse”, ossia regolate da sentenze definitive, atti amministrativi definitivi, o nei casi di decorrenza del termine di prescrizione o dal verificarsi di decadenza.

In tale contesto giuridico, interviene nuovamente l’Ispettorato Nazionale del lavoro, ricordando come l’art. 1306, comma 2, del codice civile determini un’eccezione rispetto ai limiti soggettivi del giudicato posti dall’art. 2909 del medesimo codice, permettendo al condebitore rimasto estraneo al giudizio, di avvantaggiarsi del giudicato favorevole ad altro condebitore, al verificarsi delle seguenti condizioni:

  • non deve essere intervenuto un giudicato diretto di segno sfavorevole;
  • la sentenza di cui si invocano gli effetti favorevoli non deve essere fondata su ragioni personali al condebitore nei cui confronti è stata resa;
  • il giudice deve avere avuto cognizione sull’intero rapporto obbligatorio il quale, a sua volta, deve essere causalmente e geneticamente unitario.

Per queste ragioni, la rideterminazione degli importi scaturiti dalle violazioni della disciplina sull’orario di lavoro può riguardare anche il coobbligato che non abbia presentato opposizione all’ordinanza di ingiunzione qualora:

  • il giudizio instaurato dall’altro condebitore fosse ancora pendente;
  • la sentenza non fosse ancora passata in giudicato;
  • al momento del deposito della sentenza della Corte Cost. n. 153/2014.

Dalle ipotesi di rideterminazione indicate nella circolare citata, infatti, si rileva che le prime due riguardano casi di rideterminazione delle sanzioni irrogate per entrambi i debitori (autore materiale ed obbligato in solido) senza distinzione alcuna in ordine alle attività difensive espletate, attesa l’unicità della situazione giuridica scaturita dall’accertamento ispettivo.

Da tale disamina, quindi, sembra corretto, per ragioni di parità di trattamento, estendere anche alla terza ipotesi di cui in circolare il principio sancito dalla Corte Costituzionale, con la conseguente rimodulazione degli importi sanzionatori ivi previsti anche nei confronti del coobbligato che non ha presentato opposizione all’ordinanza di ingiunzione.

Francesco Geria – LaborTre Studio Associato