Sgravio contributivo per contratti aziendali con misure di conciliazione vita-lavoro

Sono state pubblicate le istruzioni INPS per presentare, entro il 15 settembre, la domanda di accesso allo sgravio contributivo per le misure di conciliazione vita lavoro effettuate nel 2018. Ecco le indicazioni operative.

Con Circolare del 3 Agosto 2018, n. 91, l’Inps illustra le modalità di attribuzione, a valere sulle risorse per l’anno 2018, dello sgravio contributivo previsto dal decreto interministeriale 12 settembre 2017, per i datori di lavoro che stipulino o abbiano stipulato, dal 1° novembre 2017 al 31 agosto 2018, contratti collettivi aziendali, anche in recepimento di contratti collettivi territoriali, che contemplino istituti specifici di conciliazione tra vita professionale e vita privata dei lavoratori, migliorativi rispetto alle previsioni di legge, del CCNL di riferimento o di precedenti contratti collettivi aziendali, riconosciuto dal decreto interministeriale 12 settembre 2017.

Nel dettaglio, l’Istituto fornisce le istruzioni operative che i datori di lavoro dovranno osservare per la presentazioneentro e non oltre il 15 settembre 2018, della richiesta di attribuzione e fruizione del beneficio a valere sulle risorse per l’anno 2018, dopo averne delineato i contenuti con precedente circolare del 13 novembre 2017, n. 163.

Ai fini di una puntuale ricognizione dei requisiti, sia soggettivi che oggettivi, di accesso al beneficio si ricorda che:

  • l’introduzione, estensione o integrazione di misure di conciliazione vita–lavoro, individuate dal decreto interministeriale, deve risultare da un contratto collettivo aziendale, anche in recepimento di contratti territoriali;
  • il contratto collettivo aziendale deve essere sottoscritto e depositato dal 1° novembre 2017 al 31 agosto 2018;
  • il deposito dei contratti deve avvenire mediante le procedure telematiche messe a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali sul proprio sito internet istituzionale;
  • dal 17 ottobre 2017 è possibile indicare, all’atto del deposito on line, la finalità di decontribuzione per le misure di conciliazione dei tempi di vita e lavoro;
  • i datori di lavoro che avessero provveduto al deposito telematico di un contratto aziendale ai fini della detassazione per i premi di risultato non devono effettuare un nuovo deposito per fruire dello sgravio in oggetto, ove il contratto già depositato contenga misure di conciliazione pienamente conformi ai requisiti stabiliti dal decreto interministeriale.

Poste le suddette premesse, i datori di lavoro interessati, anche per il tramite degli intermediari autorizzati, potranno inoltrare, in via telematica, avvalendosi del modulo di istanza on line “Conciliazione Vita-Lavoro 2018”, all’interno dell’applicazione “DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul sito internet dell’Istituto www.inps.it, apposita domanda all’INPS a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della presente circolare ed entro e non oltre il 15 settembre 2018, indicando:

  1. i datiidentificativi dell’azienda;
  2. la datadi sottoscrizione del contratto aziendale;
  3. ladata di avvenuto deposito telematico del contratto di cui alla lett. b) presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente;
  4. il codice deposito contratto;
  5. le misuredi conciliazione vita-lavoro previste nel contratto depositato;
  6. la dichiarazione di conformitàdel contratto aziendale alle disposizioni del decreto interministeriale 12 settembre 2017.

Scaduto il termine per l’invio dell’istanza, l’INPS procederà al controllo del deposito del contratto aziendale, sulla base dei dati indicati nella domanda e procederà al calcolo della misura del beneficio.

A tali fini, si precisa che lo sgravio:

  • è concedibile una sola volta per ciascun datore di lavoro nell’ambito del biennio preso in considerazione dal decreto interministeriale;
  • non consente la presentazione della domanda ai datori di lavoro a cui sia stato riconosciuto il beneficio a valere sulle risorse per l’anno 2017;
  • è subordinato al rispetto delle condizioni previste dall’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che impone ai datori di lavoro il possesso dei requisiti di regolarità contributiva attestata tramite il D.U.R.C., fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali;
  • decorre dal trentesimo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle istanze.

Inoltre, qualora si tratti di datore di lavoro senza matricole attive in alcun mese dell’anno oggetto di rilevazione, per aver sospeso l’attività in tale periodo o averla iniziata successivamente, verrà utilizzato il dato di forza aziendale dell’anno in corso, cioè del 2018, dichiarato nelle denunce contributive regolarmente presentate alla data dell’operazione di calcolo.

Infine, quanto alla compilazione dei flussi Uniemens relativamente ai datori di lavoro beneficiari di tale agevolazione, l’Istituto chiarisce che:

  • alle matricole ammesse al beneficioè attribuito da novembre 2018 il codice di autorizzazione “6J” (“datore di lavoro ammesso allo sgravio conciliazione vita-lavoro ai sensi del D.I. 12 settembre 2017”);
  • alle aziende agricoleassuntrici di manodopera senza posizione Uniemens, che trasmettono i flussi contributivi esclusivamente a mezzo delle dichiarazioni periodiche Dmag/Unico, ammesse allo sgravio, è attribuito, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di scadenza della presentazione dell’istanza di concessione, il codice di autorizzazione “6J” (“datore di lavoro ammesso allo sgravio conciliazione vita-lavoro ai sensi del D.I. del 12 settembre 2017”).

Francesco Geria – LaborTre Studio Associato