Il contratto di prestazione occasionale dopo il Decreto Dignità

Il Decreto Dignità ha introdotto alcune modifiche in tema di contratto di prestazione occasionale, tra le quali l’introduzione di obblighi di autocertificazione a carico dei prestatori, novità per le imprese agricole e per le aziende del turismo e una nuova modalità di pagamento del compenso. Approfondiamo meglio quali sono le regole per il contratto di prestazione occasionale.

Per quanto riguarda il contratto di prestazione occasionale, introdotto a seguito dell’abolizione del lavoro accessorio (c.d. Voucher) ad opera del Decreto-Legge 17 marzo 2017, n. 25, sono state infatti previste alcune modificazioni alla disciplina introdotta dall’art. 54-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in Legge n. 96 del 21 giugno 2017 (G.U. n. 144 del 23 giugno 2017).

Occorre precisare, tuttavia, che tali interventi incidono solo in maniera marginale sui limiti di accesso alle suddette prestazioni e alle sue modalità di comunicazione, non comportando, di fatto, nessuna variazione all’assetto generale dell’istituto che, pertanto, risulta pressoché immutato quanto a limiti d’importo, soggetti utilizzatori, regime fiscale e gestione della piattaforma Inps dedicata.

Ricordiamo, in primo luogo, che a seguito dell’abolizione del lavoro accessorio, la c.d. Manovra 2017, ha istituito la possibilità, per i datori di lavoro, di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, nei limiti previsti dalla norma, secondo due distinte modalità di utilizzo: il “Libretto Famiglia” e il “Contratto di prestazione occasionale”, a seconda della diversa categoria di datori di lavoro interessati.

In linea generale, a norma del comma 1 dell’articolo 54-bis della Legge n. 96/2017, per prestazioni di lavoro occasionali si intendono le attività lavorative che vengono rese nel rispetto delle previsioni che regolano:

  • i contratti di lavoro introdotti dalla norma (Libretto Famiglia e Contratto di prestazione occasionale)
  • i seguenti limiti economici, tutti riferiti all’anno civile di svolgimento della prestazione lavorativa:
    • per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro – art. 54-bis, comma 1, lett. a);
    • per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro – art. 54-bis, comma 1, lett. b);
    • per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro – art. 54-bis, comma 1, lett. c).

Inoltre, ai fini del rispetto dei limiti annui suindicati, la misura del compenso è calcolata sulla base del 75% del suo effettivo importo per le seguenti categorie di prestatori:

a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;

b) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;

c) persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione, ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

Per quanto riguarda, nello specifico, il contratto di prestazione occasionale, invece, a cui si riferiscono la quasi totalità delle novità introdotte dalla Legge n. 96/2018, la Circolare Inps n. 107/2017 ha precisato che esso rappresenta il contratto mediante il quale un utilizzatore acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità.

Nel dettaglio, possono fare ricorso a tale strumento, nel rispetto dei limiti economici di cui al comma 1 dell’articolo 54-bis della L. n. 96/2017, e degli ulteriori vincoli di seguito evidenziati:

  • professionisti;
  • lavoratori autonomi;
  • imprenditori;
  • associazioni;
  • fondazioni;
  • altri enti di natura privata;
  • amministrazioni pubbliche;
  • imprese del settore agricolo (per cui si rimanda alla sezione dedicata, in ragione delle specificità del settore).

Poste le suddette premesse, per espressa previsione dell’articolo 2-bis della Legge n. 96/2018, all’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni.

Con riferimento ai soggetti di cui al comma 8 del suddetto articolo 54-bis, ossia:

a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;

b) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;

c) persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito;

per i quali i compensi per prestazioni di lavoro occasionale sono computati in misura pari al 75% del loro importo, ai fini del comma 1, lettera b), viene stabilito che i prestatori stessi, all’atto della propria registrazione nella piattaforma informatica di cui al comma 9, sono tenuti ad autocertificare la relativa condizione.

Tale procedura dovrà osservarsi sia nel caso di utilizzo di Contratto di prestazione occasionale che di Libretto di Famiglia.

Allo stesso modo, per prestazioni da rendere a favore di imprese del settore agricolo, il prestatore sarà obbligato ad autocertificare, nella piattaforma informatica di cui al comma 9, di non essere stato iscritto nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

In ragione di tale nuova disposizione, qualora il lavoratore agricolo si renda colpevole di autodichiarazione mendace, vi è da escludere ogni responsabilità da parte dell’utilizzatore, così come disposto da una modifica al comma 20 del D.L. n. 50/2018.

Quanto ai divieti attinenti alla forza lavoro in capo all’utilizzatore, il comma 14 dell’articolo 54-bis disponeva che venisse vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale alle aziende che avessero alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori a tempo indeterminato.

La nuova formulazione della suddetta norma, tuttavia, introduce un’eccezione al regime di cui sopra, prevedendo l’aumento da 5 a 8 lavoratori alle proprie dipendenze limitatamente:

  • alle aziende alberghiere e alle strutture ricettive che operano nel settore del turismo;
  • per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8 (soggetti svantaggiati).

Si sottolinea che per beneficiare di tale incremento è necessario che sussistano contemporaneamente entrambi i requisiti.

In parziale riforma del comma 17, inoltre, in tema di comunicazione anticipata della prestazione occasionale, viene disposto che l’utilizzatore dovrà indicare:

  • la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione;
  • se imprenditore agricolo, azienda alberghiera o struttura ricettiva che opera nel settore del turismo o ente locale, la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento a un arco temporale non superiore a dieci giorni.

Posto che la comunicazione all’Inps attiene anche al compenso pattuito, che non può essere inferiore a quanto stabilito dal D.L. n. 50/2017 per 4 ore di lavoro (36 euro), è fatto salvo che per il settore agricolo le quattro ore continuative di prestazione sono riferite all’arco temporale di cui alla lettera d) del presente comma (10 giorni invece dei precedenti 3).

Infine, quanto alle modalità di pagamento delle prestazioni occasionali, a modifica del comma 19 del D.L. n. 50/2017, viene statuito che a richiesta del prestatore espressa all’atto della registrazione nella piattaforma INPS, il pagamento del compenso al prestatore può essere effettuato, decorsi quindici giorni dal momento in cui la prestazione lavorativa inserita nella procedura informatica è consolidata:

  • tramite qualsiasi sportello postale a fronte della generazione e presentazione di univoco mandato;
  • ovvero di autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma informatica INPS e stampato dall’utilizzatore.

Tale possibilità potrà essere usufruita sia nel caso di utilizzo di Contratto di prestazione occasionale che di Libretto di Famiglia.

Francesco Geria – LaborTre Studio Associato