La tardiva presentazione del modello EAS e la remissione in bonis

Il modello EAS è obbligatoriamente presentato all’Agenzia delle entrate dagli enti non commerciali, compresi quelli sportivi dilettantistici, al fine di poter usufruire delle agevolazioni fiscali previste per tali soggetti. Analizziamo quando e come va presentato e come agire in caso di mancata/tardiva presentazione.

Quando e come presentare il modello EAS

Il modello deve essere presentato telematicamente entro 60 giorni dalla data di costituzione degli enti e deve essere, inoltre, nuovamente presentato quando cambiano i dati precedentemente comunicati; la scadenza, in questa ipotesi, è il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione. 

Il software è messo a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle entrate.

La remissione in bonis per il modello EAS

In caso di non presentazione entro i termini stabiliti del modello EAS, è possibile il ravvedimento tramite la c.d. remissione in bonis.

Infatti, il Decreto Legge n.16/2012 ha stabilito che:

“non è precluso l’accesso ai regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di una comunicazione preventiva (o di un altro adempimento di natura formale) non eseguito tempestivamente, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza, purché il contribuente:

  • abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento alla data di scadenza ordinaria del termine;
  • effettui la comunicazione (o effettui l’adempimento richiesto) entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
  • versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione di 250 euro con codice tributo 8114 – cd. remissione in bonis”.

La sanzione per la remissione in bonis non può essere oggetto di ravvedimento operoso e, a partire dall’11 giugno 2018, deve essere pagata esclusivamente con il modello F24 Elide.

In questo modo i contribuenti in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla norma che non hanno inviato la comunicazione entro il termine previsto possono fruire comunque dei benefici fiscali inoltrando il modello entro il termine di presentazione del modello di dichiarazione successivo all’omissione, versando contestualmente la sanzione dovuta.

Se la remissione in bonis viene attuata oltre il termine previsto, l’ente perde la possibilità di avvalersi delle agevolazioni previste fin tanto che non procede alla presentazione della comunicazione dovuta.

Come riportato nella Circolare 18/E/2018 risposta 7.7, infatti, “rimangono escluse dal regime agevolativo le operazioni compiute antecedentemente alla presentazione del modello, ivi ricomprese quelle ricadenti nel medesimo periodo d’imposta in cui avviene l’adempimento”.

Per maggiori approfondimenti sugli enti obbligati e sulla tipologia di modello (semplificato e non) da presentare si rimanda al sito dell’Agenzia delle entrate.

Rita Martin – Centro Studi CGN