Sisma bonus incumulabile con gli interventi già oggetto di contributo per la ricostruzione

Le agevolazioni riguardanti il cosiddetto sisma bonus potranno essere fruite soltanto in relazione a interventi edilizi non finanziati attraverso apposite misure per la ricostruzione. Questi ultimi andranno, dunque, contabilizzati in modo del tutto separato rispetto alle opere su cui si punta a chiedere la detrazione.

La precisazione riguarda quei soggetti privati che hanno beneficiato dei contributi erogati per la ricostruzione in relazione agli immobili ubicati nei Comuni colpiti dal terremoto del 2016 e del 2017 in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

Tale misura, invero, rispetta il principio già previsto dalla legge di bilancio 2017 e cioè quello che prevede il divieto di cumulo tra il sisma bonus e altre agevolazioni.

L’ordinanza n. 60 del 31 luglio 2018, infatti, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2018 indica le regole tecniche necessarie a predisporre i progetti finanziabili. In particolare, l’ordinanza in esame:

  • evidenzia il divieto di cumulo tra le agevolazioni. Pertanto, i contribuenti che hanno percepito contributi per il finanziamento della ricostruzione degli edifici danneggiati dal terremoto potranno beneficiare delle detrazioni fiscali riguardanti misure antisismiche soltanto per spese eccedenti il contributo ricevuto;
  • detta le regole tecniche in ordine alle modalità di predisposizione dei progetti in relazione alle varie tipologie di interventi finanziabili sugli edifici distrutti o danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
  • precisa che le spese sostenute per interventi edilizi coperti dai contributi per la ricostruzione “sono in ogni caso oggetto di contabilizzazione separata rispetto a quelle per gli interventi edilizi non coperti dai contributi e per i quali si intende fruire della detrazione fiscale”;
  • obbliga i contribuenti ad allegare alla domanda di contributo una “dichiarazione con cui si impegnano a richiedere la detrazione fiscale…, ovvero copia della documentazione attestante l’avvenuta presentazione della richiesta all’Agenzia delle entrate. In sede di richiesta di erogazione del saldo finale, a pena di decadenza dal contributo, è altresì allegata la documentazione prescritta dai provvedimenti dell’Agenzia delle entrate atta a dimostrare le spese sostenute”.

Le disposizioni dell’ordinanza in esame si applicano a tutti i progetti di ricostruzione per i quali, alla data della sua entrata in vigore (3 agosto 2018), non sia stato ancora emesso il decreto di concessione del relativo contributo alla ricostruzione. Al contrario, se a tale data la domanda di contributo è già stata depositata, l’Ufficio speciale per la ricostruzione potrà assegnare al richiedente un termine non inferiore a 15 giorni affinché possa allegare all’istanza la dichiarazione sopra ricordata.

Massimo D’Amico – Centro Studi CGN