Associazioni sportive e iscrizione al Registro unico. Quali benefici si perdono?

Conviene iscriversi sia al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore sia al registro tenuto dal Coni, oppure solo a quest’ultimo? Quali agevolazioni perderebbero le associazioni sportive se decidessero di iscriversi al Registro Unico del Terzo Settore?

La pubblicazione del D.lgs. n. 105 del 2018, cosiddetto decreto correttivo del terzo settore, ha di fatto sancito il completamento della riforma del terzo settore iniziato con la pubblicazione del D.lgs n. 117/2017.

In merito, è particolarmente interessante la scelta che dovranno fare le associazioni sportive dilettantistiche iscritte nei registri delle associazioni di promozione sociale: cioè se iscriversi sia all’istituendo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e, per ciò che riguarda l’attività sportiva dilettantistica, anche al registro tenuto dal Coni, ovvero se rimanere una “semplice” associazione a carattere sportivo rimanendo iscritta al solo registro tenuto dal Coni.

La circolare dell’Agenzia delle entrate n. 18/E del 2018, in merito, ha chiarito che le società e le associazioni sportive dilettantistiche saranno lasciate libere di scegliere se iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore oppure se continuare ad avvalersi della disciplina che caratterizza le attività sportive dilettantistiche. Nel primo caso, precisa la circolare, le associazioni beneficeranno delle specifiche norme previste per gli enti del terzo settore “in luogo del regime fiscale specifico riservato alle associazioni e società sportive dilettantistiche non lucrative”.

Stante quanto sopra, quindi, vale la pena chiedersi quali agevolazioni perderebbero le associazioni sportive se decidessero di iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Innanzitutto, va detto che in base al disposto del D.lgs n. 117/2017 i “soggetti sportivi” del terzo settore dovrebbero rinunciare sia ai benefici della legge n. 398/1991 sia alle previsioni degli articoli 148 e 149 del Tuir. In altri termini, tali soggetti non beneficerebbero più:

  • della defiscalizzazione dei corrispettivi specificiversati da soci o da tesserati;
  • della esclusione prevista dall’articolo 149 TUIR e cioè dall’applicazione della norma sulla perdita della natura di ente non commerciale;
  • delle agevolazioni previste dalla legge n. 398/1991e cioè delle semplificazioni contabili e della determinazione forfetaria delle imposte sui redditi e dell’Iva.

Inoltre, gli enti del terzo settore “sportivo” non potrebbero fruire delle disposizioni previste dall’articolo 90 legge n. 289/2002 perché riservate ai soggetti che hanno lo status di associazioni o società sportive dilettantistiche. In altre parole, perderebbero i seguenti benefici:

  • applicazione dell’imposta di registro in misura fissa (articolo 90, comma 5, legge n. 289/2002);
  • non applicazione della tassa sulle concessioni governative (articolo 90, comma 7, legge n. 289/2002);
  • presunzione ex articolo 90, comma 8, legge n. 289/2002 di spesa pubblicitariadelle somme erogate per sponsorizzazione fino a euro 200.000;
  • esclusione dall’imposta sulla pubblicitàsu cartelloni o in qualunque altro modo realizzata, collocata all’interno di impianti sportivi con capienza non superiore a 3.000 posti (articolo 90, comma 11-bis, legge n. 289/2002).

Pertanto, sarà necessario esercitare l’opzione tenendo conto della perdita dei benefici previsti per gli enti sportivi sopra brevemente ricordati.

Massimo D’Amico – Centro Studi CGN