Posa delle tende da sole, attività edilizia libera

La tenda da sole scorrevole su binari può essere assimilata alle cosiddette “pergotende” e quindi è possibile realizzarla anche in assenza di comunicazione al Comune. È questo, in sintesi, il principio che emerge dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 2715 del 7 maggio 2018 quando analizza le conseguenze del DM 2 marzo 2018 riguardante le opere realizzabili in regime di attività edilizia libera.

La diatriba era sorta in merito alla “copertura con tenda in tessuto sorretta da una struttura principale e secondaria in legno” senza il rilascio di nessun permesso comunale.

In merito a quanto sopra, va detto che le autorizzazioni allo svolgimento di opere edili vengono disciplinate dai piani urbanistici.

Senza entrare nello specifico di ciascuna norma, va però ricordato che:

  • alcuni interventi sono sottoposti al rilascio di CIL e CILA;
  • altri interventi alla SCIA e ai permessi di costruire;
  • una categoria residuale di interventi, disciplinata dall’articolo 6 del DPR n. 380/2001, non richiede alcuna comunicazione.

Poiché in alcuni casi i regolamenti comunali prevedevano il rilascio di differenti abilitazioni amministrative in relazione anche ai medesimi interventi, i contribuenti erano costretti a doversi confrontare con gli uffici tecnici prima di iniziare i lavori.

L’articolo 1 comma 3 del D.Lgs. n. 222/2016, al fine di garantire omogeneità al regime giuridico in tutto il territorio nazionale, ha previsto l’emanazione di un glossario unico contenente l’elenco delle principali opere edilizie.

Al fine di eliminare disparità di interpretazioni, come noto, con il DM 2 marzo 2018 è stato emanato un glossario che elenca le “principali opere realizzabili in regime di attività edilizia liberaper le quali non è necessario acquisire alcuna abilitazione amministrativa e, quindi, il Consiglio di Stato, considerato che al numero 50 del citato glossario sono indicate le “pergotende”, ha affermato che per l’intervento oggetto del ricorso, non è necessario acquisire alcuna autorizzazione.

Invero, va ricordato che il rilascio del permesso di costruire è indispensabile nel caso di costruzione di tettoie di particolari dimensioni. Ciononostante, continua il Consiglio di Stato, “sarebbe spettato all’amministrazione comunale dimostrare che le opere compiute superano i limiti entro i quali si può trattare di una copertura realizzabile in regime di edilizia libera”.

Pertanto, in mancanza di accertamento, afferma il Consiglio di Stato, la tenda in esame è assimilabile alle “pergotende” e quindi realizzabile senza alcuna comunicazione al Comune.

Massimo D’Amico – Centro Studi CGN