Locazioni e Decreto Sicurezza: cosa cambia?

Con la conversione in Legge, lo scorso 4 dicembre 2018, del c.d. Decreto Sicurezza sono state introdotte alcune novità rilevanti anche nell’ambito della locazione. Di seguito analizziamo i nuovi adempimenti previsti dalla normativa.

Va innanzitutto specificato che il D.L. 113/2018, meglio noto come Decreto Sicurezza, è stato convertito nella Legge 132/2018, entrata in vigore il 4 dicembre 2018. All’art.19-bis della citata Legge viene specificato: (Interpretazione autentica dell’articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773). – 1. L’articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si interpreta nel senso che gli obblighi in esso previsti si applicano anche con riguardo ai locatori o sublocatori che locano immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni.

L’art.109 del R.D. 773/1931 specifica già, in sostanza, che i gestori di esercizi commerciali e di strutture ricettive devono:

  • locare l’immobile solo a soggetti muniti di documento d’identità idoneo; per gli extracomunitari è sufficiente il passaporto o altro documento equivalente, purché munito di fotografia;
  • comunicare alle Questure competenti, entro le successive 24 ore all’arrivo, le generalità delle persone alloggiate; in caso di locazioni inferiori alle 24 ore, la comunicazione va inviata contestualmente all’arrivo.

Con la Legge 132/2018 l’obbligo di comunicazione alla Questura è esteso in riferimento alle locazioni o sub-locazioni anche brevi (di durata, quindi, inferiore ai 30 gg. per le quali non è previsto l’obbligo di registrazione) a qualunque tipologia di locazione e per qualunque soggetto.

La comunicazione può essere effettuata direttamente dal sito Alloggiati web della Polizia di Stato, già utilizzato dai soggetti finora obbligati.

In caso di inadempimento è previsto l’arresto fino a 3 mesi o l’ammenda sino a euro 206,00.

Rita Martin – Centro Studi CGN