L’UE individua i nuovi Paesi black list

Sono 23 i Paesi terzi che la Commissione europea ritiene abbiano deboli regimi contro la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. L’elenco ha come obiettivo quello di aiutare le banche e gli altri soggetti sottoposti alla normativa antiriciclaggio dell’UE a individuare i flussi sospetti di denaro.

Il regolamento delegato emanato il 13 febbraio 2019 verrà presto sottoposto all’esame del Parlamento europeo e del Consiglio. Dopo la loro approvazione (massimo due mesi) il documento verrà inserito nella GUUE ed entrerà in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione.

L’elenco dei Paesi extra UE e Spazio economico europeo (SEE) cosiddetti “black list” aiuta i soggetti coinvolti nella protezione del sistema finanziario UE a individuare con maggiore efficacia i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (FdT).

L’elenco vale sia per gli Intermediari finanziari che per i Professionisti (anche in forma associata o societaria) – CED e ogni altro soggetto che rende in maniera professionale, anche per i propri associati o iscritti, servizi in materia di contabilità e tributi (compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati).

In particolare, negli artt. 24 e 25 del D.Lgs. n. 231-2007 sono contemplati gli obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela e le relative modalità di esecuzione.

In essi si prevede che i soggetti obbligati, in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, debbano applicare misure rafforzate di adeguata verifica della clientela.

Tra gli altri fattori di cui tenere conto spicca proprio quello relativo ai clienti residenti o aventi sede in aree geografiche ad alto rischio individuati dalla Commissione europea, per i quali si applicano sempre misure di adeguata verifica rafforzata della clientela.

Quindi i rapporti professionali / le operazioni con soggetti ivi residenti comporteranno l’obbligo di:

  • rafforzare il grado e la natura delle verifiche atte a determinare se le operazioni siano sospette;
  • acquisire informazioni aggiuntive sul cliente e sul titolare effettivo / titolari effettivi;
  • approfondire gli elementi posti a fondamento delle valutazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto;
  • intensificare la frequenza dell’applicazione delle procedure finalizzate a garantire il controllo costante nel corso del rapporto.

Di seguito l’elenco delle 23 giurisdizioni: Afghanistan, Arabia Saudita, Bahamas, Botswana, Repubblica popolare democratica di Corea (Corea del nord), Etiopia, Ghana, Guam, Iran, Iraq, Libia, Nigeria, Pakistan, Panama, Portorico, Samoa, Samoa americane, Sri Lanka, Siria, Trinidad e Tobago, Tunisia, Isole Vergini americane, Yemen.

Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo