Credito d’imposta per l’acquisto dei nuovi registratori di cassa

È possibile usufruire di un bonus d’imposta per l’acquisto o l’adattamento dei registratori di cassa per la trasmissione telematica dei corrispettivi obbligatoria dal 1° luglio 2019.

Come è noto, a breve entrerà in vigore il primo step del nuovo obbligo riguardante l’invio telematico dei corrispettivi, previsto in due tranche: il 1° luglio 2019 e il 1° gennaio 2020.

L’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi vige dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro e dal 1° gennaio 2020 per tutti gli altri.

Il credito d’imposta è valevole negli anni 2019 e 2020, fino ad esaurimento delle somme stanziate a tal fine, ed è stato determinato nella misura del 50% della spesa sostenuta ma fino a un tetto massimo. Infatti, per ogni dispositivo, è stato previsto un contributo massimo, nella misura di € 250 in caso di acquisto e di € 50 in caso di adattamento.

Il contributo, concesso sotto forma di credito d’imposta di pari importo, si dovrà utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n.241 – 2007 tramite modello F24 da presentarsi soltanto tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

L’utilizzo è consentito a partire dalla prima liquidazione periodica dell’IVA successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento del misuratore fiscale ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.

Pertanto, è indispensabile che il prezzo d’acquisto / adattamento del misuratore avvenga tramite assegni, bancari e postali, circolari e non, vaglia cambiari e postali, nonché, a titolo esemplificativo, addebito diretto, bonifico bancario o postale, bollettino postale, carte di debito, di credito, prepagate, ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente.

Per la compensazione del credito d’imposta, in sede di compilazione del modello F24, si dovrà:

  • indicare il codice tributo 6899 nella sezione “erario”;
  • esporre la somma del contributo nella colonna “importi a credito compensati”;
  • valorizzare il campo “anno di riferimento” con l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.

Il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi dell’anno d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa ed eventualmente nella dichiarazione degli anni d’imposta successivi, fino a quando se ne conclude l’utilizzo.

Per saperne di più:

  • art. 2 c. 6 quinquies D.Lgs. n. 127-2018;
  • Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 33 / E del 1.3.2019;
  • Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate prot.n. 49842 del 28.2.2019;
  • Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate prot.n. 73203 del 4.4.2018.

Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo