Reddito di cittadinanza: ecco le novità

Sono molteplici le novità apportate dalla Legge di conversione del Decreto sul reddito di cittadinanza, che è stato oramai pubblicato in Gazzetta Ufficiale nel suo testo definitivo. Analizziamo di seguito le più rilevanti.

La Legge 26/2019 nella Gazzetta Ufficiale del 29 marzo scorso, modifica il Decreto Legge n. 4/2019 su reddito di cittadinanza, quota 100 e altre misure pensionistiche e previdenziali. L’entrata in vigore del provvedimento è il 30 marzo 2019. Analizziamo di seguito le modifiche principali apportate in riferimento al reddito di cittadinanza (di seguito RdC).

Criteri soggettivi

In caso di separazione/divorzio tra coniugi avvenuti dopo il 1° settembre 2018, gli ex coniugi che presentano la richiesta devono essere in possesso di apposito verbale della Polizia Locale attestante che gli stessi non risiedono più assieme, pena l’esclusione dal beneficio.

In caso di genitori single, non conviventi, in presenza di figli minori va presentato l’Isee minorenni.

I soggetti stranieri extra comunitari hanno l’obbligo di produrre apposita certificazione del reddito e della composizione del nucleo familiare, rilasciata dal Paese di origine, con traduzione in italiano e validazione del Consolato. Sono esentati da tale obbligo i rifugiati politici e coloro che provengono da Stati che non rilasciano tali attestazioni.

Non potranno godere del beneficio i soggetti che si trovano in stato di arresto domiciliare o i condannati con sentenza definitiva per reati di tipo mafioso o terroristico. La sospensione, sia del RdC che della PdC, potrà essere effettuata anche nei confronti di soggetti latitanti o evasi.

Cittadinanza, residenza e soggiorno

Il soggetto che richiede il RdC deve possedere cumulativamente il requisito della cittadinanza e della residenza in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi due consecutivi.

Redditi e patrimonio

In riferimento al requisito economico, il patrimonio mobiliare subisce un ulteriore incremento, oltre a quelli già previsti, pari a euro 7.500 per ogni ulteriore soggetto presente nel nucleo, gravemente disabile o non autosufficiente.

Viene modificata anche la scala di equivalenza di riferimento che diventa:

  • pari a 1 per il primo componente del nucleo;
  • con un incremento di 0,4 per ogni ulteriore componente minore di età, fino al massimo di 2,1, ovvero di 2,2 nel caso in cui nel nucleo siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza.

Ulteriori novità

Servizi sociali: i beneficiari devono svolgere nel Comune di residenza lavori socialmente utili alla collettività da un minimo di 8 a un massimo di 16 ore settimanali.

Soggetti che possono presentare la domanda: la richiesta del RdC può essere presentata anche tramite i Patronati.

In merito alla pensione di cittadinanza, questa potrà essere erogata non solo tramite la Carta RdC, ma anche tramite le modalità di erogazione delle pensioni: bonifico o contanti (se di importo non superiore a euro 1.000).

Lo stipendio minimo che deve essere erogato dal datore di lavoro, nel caso di nuova occupazione, deve essere almeno superiore del 10% del massimo percettibile con il beneficio; poiché tale massimo è pari a euro 780, lo stipendio minimo deve essere pari a euro 858.

In merito all’accettazione dell’offerta lavorativa:

  • in presenza di un disabile nel nucleo, i familiari potranno accettare un’offerta di lavoro solo entro i 100 km dalla residenza;
  • in presenza di un minore nel nucleo, i familiari potranno accettare un’offerta di lavoro entro un massimo di 250 km dalla residenza.

Infine è stato modificato il modello che deve ovviamente tener conto delle modifiche apportate al Decreto.

Rita Martin – centro Studi CGN