La sentenza di divorzio salva le agevolazioni prima casa

Ai fini dell’imposta di registro, l’ex coniuge non decade dall’agevolazione prima casa chiesta in relazione all’acquisto di un secondo immobile se il primo bene, acquistato in comunione con l’ex coniuge, è stato assegnato a quest’ultimo a seguito di sentenza di divorzio.

È il principio affermato dalla Commissione tributaria provinciale Reggio Emilia nella sentenza n. 18/2019 del 21 gennaio 2019.

I fatti contestati

L’Amministrazione finanziaria aveva dichiarato decaduto dal beneficio del pagamento ridotto dell’imposta di registro per l’acquisto dell’abitazione principale un contribuente poiché titolare pro quota del diritto di proprietà di altro immobile.

Quest’ultimo immobile era stato in effetti acquistato dal contribuente in comunione di beni con l’ex moglie e alla quale, nel frattempo, era stato assegnato con sentenza di divorzio.

La pronuncia dei giudici

I giudici della Commissione tributaria cui si è rivolto il contribuente hanno però contestato le conclusioni dell’Amministrazione finanziaria richiamando un precedente orientamento della Corte di cassazione. Con l’ordinanza n. 22490/2014, infatti, la Suprema corte aveva affermato che, a seguito della pronuncia di divorzio, l’immobile precedentemente acquistato con l’ex coniuge non può certamente essere considerato come abitazione principale, vista l’inidoneità a soddisfare le esigenze abitative del coniuge divorziato.

Considerato l’orientamento della Corte di cassazione, il giudice di merito ha così escluso che il contribuente possa essere destinatario di un atto che implichi la decadenza del beneficio prima casa. Va ricordato, infatti, che il legislatore aveva previsto sì la decadenza dai benefici prima casa, ma al solo fine di arginare manovre speculative.

Secondo i giudici della Commissione tributaria, in tema di benefici prima casa, al verificarsi della separazione legale, la comunione tra coniugi di un diritto reale su un immobile deve essere equiparata alla contitolarità indivisa dei diritti sui beni tra soggetti tra loro estranei. Pertanto, la perdita del diritto di utilizzo del bene in comunione non consente più di destinare la casa comune ad abitazione di uno solo dei comproprietari. La titolarità della quota integra, nel caso in esame, un bene inidoneo a soddisfare le esigenze abitative per il coniuge separato, escluso dall’assegnazione.

Pertanto, conclude il collegio dei giudici, l’ex coniuge non assegnatario dell’abitazione può acquistare un nuovo immobile con l’agevolazione prima casa.

Massimo D’Amico – Centro Studi CGN