Come attribuire le detrazioni per i figli a carico

Tra le detrazioni attribuite per i familiari a carico in sede di dichiarazione dei redditi, quelle per i figli rappresentano senz’altro la parte più consistente. Ma è possibile sempre usufruirne? La detrazione compete sempre ad entrambi i genitori? È possibile godere della detrazione se i figli sono coniugati o risiedono all’estero?

Regola generale

L’art.12 del Tuir stabilisce che sono considerati fiscalmente a carico del contribuente i figli naturali, adottivi, affidati o affiliati che nel corso del periodo d’imposta abbiano conseguito un reddito non superiore a euro 2.840,51.

La detrazione spetta a prescindere dalla convivenza, dalla residenza – anche all’estero – e dall’età.

La Legge stabilisce importi diversi di detrazione, a seconda che il figlio sia di età inferiore ai tre anni, sia portatore di handicap, vi sia assenza del coniuge o vi siano un numero di figli pari superiore a tre.

Se un figlio è minore di tre anni e anche disabile, non potranno essere godute entrambe le detrazioni, ma verrà riconosciuta la detrazione più favorevole.

L’attribuzione

  1. Genitori coniugati

In questo caso la detrazione compete in misura del 50% per ogni genitore. Previo accordo tra i due, è possibile attribuire al 100% la detrazione al genitore con reddito più elevato.

Attenzione: la percentuale di detrazione attribuita va considerata uguale per tutti i figli del nucleo familiare; ne consegue, ad esempio, che in un nucleo con tre figli e con genitori coniugati, non è possibile godere della detrazione al 50% per un figlio e al 100% per gli altri due.

  1. Genitori legalmente ed effettivamente separati

In questo caso, in assenza di accordo tra le parti, la detrazione spetta al 100% al genitore affidatario. In caso di affidamento congiunto o condiviso e sempre in assenza di accordo, la detrazione compete ad entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.

Anche qui è possibile, quindi, previo accordo tra i due, attribuire al 100% la detrazione al genitore con reddito più elevato.

Se il genitore affidatario è incapiente e non può quindi usufruire della detrazione, la stessa può essere attribuita al 100% all’altro genitore che sarà poi “risarcito” della stessa da colui che ne usufruisce (Risoluzione 143/E/2010), anche se il suo reddito non è il più elevato.

  1. Coniuge fiscalmente a carico

In questo caso  la detrazione spetta al 100% al coniuge “dichiarante”

  1. Assenza dell’altro coniuge

In questo caso, se più favorevole, è possibile applicare al primo figlio la detrazione per coniuge a carico, sempre che il coniuge manchi o non abbia riconosciuto i figli naturali ed il contribuente non sia coniugato, ovvero si sia successivamente legalmente separato (es. vedovo, ragazza madre).

  1. Detrazione per genitori con almeno quattro figli

Se vi sono più di tre figli nel nucleo è prevista un’ulteriore detrazione pari a euro 1.200 una tantum, anche se il numero dei figli a carico sussiste per una sola parte dell’anno.

Tale detrazione è ripartita nella misura del 50% tra i due genitori coniugati e in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice, in caso di separazione, scioglimento o cessazione del matrimonio. Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete al 100% a quest’ultimo.

Se il quarto figlio non è tale per l’altro genitore, la detrazione compete per intero al primo genitore.

Particolarità

In caso di separazione, il figlio divenuto maggiorenne non può più essere soggetto affidato a uno o all’altro genitore, così come stabilito dalla Circolare 19/E/2012. Da quel momento, quindi, la detrazione andrà ripartita in parti uguali tra i genitori, salva la possibilità di attribuirla al 100% al genitore con reddito più elevato.

Rita Martin – Centro Studi CGN