Familiari a carico: l’ordine non sempre ammette la detrazione

Per i familiari fiscalmente a carico spettano specifiche detrazioni d’imposta, attribuite in base ai mesi per i quali essi risultano a carico del contribuente che ne intende usufruire. Non sempre, però, possono essere attribuite a prescindere: la Legge stabilisce infatti un ordine da rispettare. Vediamo quale.

Generalità

Le detrazioni per familiari a carico sono stabilite dall’art. 12 del Tuir e spettano per:

  • il coniuge, non legalmente separato;
  • i figli naturali, adottivi, affidato o affiliati;
  • altri familiari di cui all’art.433 del c.c. e cioè:
    • il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
    • i discendenti dei figli;
    • i genitori, anche adottivi, ed ascendenti prossimi anche naturali;
    • i generi e le nuore;
    • il suocero e la suocera;
    • i fratelli e le sorelle, anche se unilaterali.

Condizioni

Per essere fiscalmente a carico è necessario che il soggetto non possegga redditi di importo superiore a euro 2.840,51 e, nel caso di altri familiari, conviva con il fruitore della detrazione o riceva da questi assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria.

Nel limite reddituale vanno considerati anche il redditi da cedolare secca, i redditi prodotti dal soggetto in regime forfettario/per l’imprenditoria giovanile.

Non rilevano i redditi esenti, a tassazione separata o a ritenuta a titolo di imposta, come stabilito dalle Circolari 95/E/2000 e 55/E/2002.

L’ordine da seguire

È la Circolare 17/E/2015 che interviene in merito al rispetto dell’ordine da seguire per l’attribuzione delle detrazioni per carichi di famiglia.

Riprendendo la “gerarchia” stabilita dall’art.12 del Tuir, infatti, la detrazione spetta al contribuente per il quale il familiare a carico è, nell’ordine, coniuge, figlio e infine altro familiare, ma che la stessa potrebbe non rappresentare la reale contribuzione al sostegno dei componenti del nucleo familiare.

L’Agenzia ha però stabilito, con la Circolare citata, che le detrazioni per altri familiari spettano a condizione che:

  • il soggetto che fruisce della detrazione abbia un reddito più elevato di quello per i quali i familiari a carico siano coniuge o figli;
  • tale soggetto sostenga effettivamente il carico di questi altri familiari.

Quanto stabilito dell’art. 12 del Tuir, quindi, non rappresenta sempre la reale contribuzione al sostegno dei componenti del nucleo familiare.

Secondo l’art.12 citato, per esempio, in un nucleo composto da padre disoccupato, madre lavoratrice con reddito di euro 3.000 e figlio lavoratore con reddito di euro 24.000, la madre (in quanto coniuge) ha il diritto di fruire delle detrazioni per il marito, con precedenza rispetto al figlio, per il quale il padre rientra tra gli “altri familiari”.

Secondo la Circolare citata e la Risoluzione 461/E/2008, le detrazioni spetterebbero invece al figlio nell’ipotesi in cui la madre avesse un reddito complessivo non superiore a euro 2.840,51, e quindi fosse anch’essa da considerare altro familiare a carico del figlio o avesse, come nell’esempio, un reddito inferiore al figlio tale da impedirle di poter fruire delle detrazioni per il coniuge.

Rita Martin – Centro Studi CGN