Mutuo prima casa: non sempre la mancata residenza fa decadere dai benefici

Per acquistare l’abitazione principale, nella maggior parte dei casi, viene acceso un mutuo ipotecario, che consente la detrazione in dichiarazione dei redditi degli interessi passivi. La detrazione è consentita a determinate condizioni, che devono essere mantenute, pena la decadenza del beneficio. Una di queste è la residenza.

Per poter detrarre gli interessi passivi relativi al mutuo acceso per l’acquisto della prima casa, generalmente l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale dell’acquirente o dei suoi familiari entro un anno dall’acquisto.

Ne consegue quindi che il mancato trasferimento della residenza fa decadere dal beneficio.

La detrazione NON è riconosciuta anche nel caso in cui il contribuente che ha acquistato l’immobile dall’impresa non vi abbia trasferito la residenza entro dodici mesi per motivi imputabili al Comune (Circolare n. 95/DF del 2000).

La detrazione non potrà più essere fruita dal periodo d’imposta successivo a quello in cui l’immobile non viene più utilizzato come abitazione principale del contribuente o dei propri familiari.

Se, successivamente, l’immobile sarà nuovamente adibito ad abitazione principale, il contribuente potrà ricominciare a godere della detrazione. (Circolare n. 55/E/ 2001).

Ci sono però delle eccezioni che danno comunque diritto a detrarre gli interessi passivi:

  1. nel caso in cui il contribuente non trasferisca la residenza nei termini o non utilizzi più l’immobile come abitazione principale a causa di trasferimento per motivi di lavoro, avvenuto dopo l’acquisto, anche se l’immobile è concesso in locazione. In questo caso, la dimora abituale può essere trasferita anche in un Comune limitrofo a quello in cui si svolge l’attività lavorativa. La detrazione è ammessa anche per il trasferimento all’estero, purché il contribuente non abbia acquistato all’estero un altro immobile da adibire ad abitazione principale;
  2. il diritto alla detrazione permane anche nel caso in cui vi sia il trasferimento del contribuente in Istituto di ricovero o di cura, a condizione però che l’immobile non venga locato a terzi;
  3. nel caso in cui l’immobile venga dichiarato inagibile a causa di un evento sismico e sia oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, la detrazione permane a condizione che le rate siano regolarmente corrisposte e l’onere rimanga effettivamente a carico del contribuente (Circolare 7/E/2018).

Si ricorda che la documentazione necessaria ai fini della detrazione consiste in:

  • copia del contratto di mutuo, nel quale sia esplicitamente indicato che è stato stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale;
  • copia dell’atto di compravendita e dei relativi oneri accessori;
  • quietanze di pagamento degli interessi passivi;
  • autocertificazione che attesti il trasferimento della residenza e il suo utilizzo quale abitazione principale.

In caso di situazioni particolari, quali ad esempio la separazione tra coniugi, sono richiesti ulteriori documenti a integrazione, come stabilito dalla Circolare 7/E/2018.

Rita Martin – Centro Studi CGN