Riclassamento dell’immobile solo con atto motivato adeguatamente

Il Comune può effettuare un riclassamento di un immobile se nell’avviso indica le ragioni giuridiche del cambiamento. Non è sufficiente, quindi, che all’atto sia allegata la lettera all’Ufficio tecnico erariale sulla verifica effettuata sull’abitazione. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 7732 del 20 marzo 2019.

L’avviso notificato deve specificare i motivi che hanno determinato il nuovo classamento dell’immobile e “l’atto di revisione non può limitarsi a contenere l’indicazione della categoria e della classe attribuita dall’agenzia del Territorio ma deve specificare, a pena di nullità, sia le ragioni giuridiche sia i presupposti di fatto della modifica”.

Il mutato classamento precisa la Corte di cassazione può essere certamente dovuto a una serie di ragioni tra cui:

  • mancato aggiornamento catastale;
  • incongruenza del valore rispetto ai fabbricati similari;
  • esecuzione di lavori particolari nell’immobile, da menzionare analiticamente;
  • risistemazione dei parametri della microzona di collocazione, che devono comunque essere esplicitati chiaramente nell’atto, che deve anche indicare il rapporto tra valore di mercato e valore catastale dell’area e delle altre comunali, così che emerga il significativo divario.

La Corte censura non soltanto la conclusione ma anche il metodo. Infatti, a sostegno del principio dettato nella sentenza, la Cassazione ricorda che, ai sensi dell’art. 3 comma 58, legge n. 662/92, “gli uffici tributari dei comuni partecipano alla ordinaria attività di accertamento fiscale in collaborazione con le strutture dell’amministrazione finanziaria. Partecipano altresì all’elaborazione dei dati fiscali risultanti da operazioni di verifica. Il comune chiede all’Ufficio tecnico erariale la classificazione di immobili il cui classamento risulti non aggiornato ovvero palesemente non congruo rispetto a fabbricati similari e aventi medesime caratteristiche”.

Massimo D’Amico – Centro Studi CGN