L’applicazione del contributo aggiuntivo nei contratti a termine: le istruzioni dell’INPS

A più di un anno dell’entrata in vigore del Decreto Dignità, vengono fornite le tanto attese istruzioni operative per la gestione dell’incremento del contributo addizionale NASpI dovuto nei casi di rinnovo del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.

Con Circolare del 6 settembre 2019, n. 121, infatti, l’Inps interviene per chiarire quali siano gli adempimenti informativi e i correlati obblighi contributivi connessi all’incremento del contributo addizionale NASpI a valere sui rinnovi dei contratti di lavoro a tempo determinato, introdotto dall’articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 87/2018.

Nel dettaglio per espressa previsione del suddetto provvedimento normativo, che ha dato avvio ad una profonda revisione dell’assetto dei contratti a tempo determinato all’interno del nostro ordinamento, è stato stabilito l’aumento del contributo addizionale che finanzia la nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASpI), dovuto dai datori di lavoro, nella misura dello 0,50%, in occasione di ciascun rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione.

Sul punto, inoltre, con Circolare n. 17/2019, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali aveva puntualizzato che:

  • nelle ipotesi di somministrazione a tempo determinato, l’aumento del contributo addizionale NASpI opera anche nei casi in cui lo stesso utilizzatore abbia instaurato un precedente contratto di lavoro a termine con il medesimo lavoratore ovvero nell’ipotesi inversa;
  • qualora venga modificata la causale originariamente apposta al contratto a termine si configura un rinnovo e non una proroga anche se l’ulteriore contratto segue il precedente senza soluzione di continuità e, pertanto,  l’incremento del contributo addizionale è dovuto;
  • nell’ipotesi in cui le parti abbiano stipulato un primo contratto privo di causale, perché di durata inferiore a 12 mesi, e successivamente abbiano prolungato la durata del contratto oltre i 12 mesi, indicando per la prima volta una causale, si configura una proroga e non un rinnovo e  l’incremento del contributo addizionale non è dovuto.

Poste le suddette premesse, l’Istituto, in relazione alla misura dell’aumento del contributo addizionale sottolinea come:

  • l’articolo 3, comma 2, del D.L. n. 87/2018 dispone che il contributo addizionale NASpI è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato;
  • il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che al primo rinnovo del contratto a tempo determinato la misura ordinaria dell’1,4% andrà incrementata dello 0,5%. In tal modo verrà determinata la nuova misura del contributo addizionale cui aggiungere nuovamente l’incremento dello 0,5% in caso di ulteriore rinnovo.

Ne deriva che, ad ogni rinnovo di contratto di lavoro a tempo determinato, ovvero di somministrazione a tempo determinato, l’incremento dello 0,5% si sommerà a quanto dovuto in precedenza a titolo di contributo addizionale, ossia:

  • contratto originario: 1,4%;
  • successivi rinnovi: 1,40% + 0,5% per ogni rinnovo.

Inoltre, si precisa che si considera primo rinnovo contrattuale quello sottoscritto a far tempo dal 14 luglio 2018, data di entrata in vigore del D.L. n. 87/2018, anche qualora il contratto a termine sia stato già rinnovato precedentemente alla suddetta data.

Diversamente, l’istituto non troverà applicazione nei seguenti casi:

  • rapporti a tempo determinato degli operai agricoli, per effetto delle previsioni dell’articolo 2, comma 3, della legge n. 92/2012, che escludono gli stessi dall’applicazione del regime della NASpI;
  • rapporti di lavoro domestico;
  • contratti di lavoro a tempo determinato relativi alle assunzioni di lavoratori adibiti a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how e di supporto, di assistenza tecnica o coordinamento all’innovazione, stipulati da:
    • università private, incluse le filiazioni di università straniere;
    • istituti pubblici di ricerca;
    • società pubbliche che promuovono la ricerca e l’innovazione;
    • enti privati di ricerca;
  • i rapporti di lavoro contemplati dall’articolo 2, comma 29, della legge n. 92/2012:
    • lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti;
    • lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525;
    • apprendisti;
    • lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Ai fini del versamento della maggiorazione del contributo addizionale NASpI per il periodo compreso tra il 14 luglio e agosto 2019, i datori di lavoro:

  • nel flusso di competenza settembre 2019, provvederanno ad esporre per ogni singolo lavoratore interessato, i valori complessivi relativi ad ognuno dei rinnovi intervenuti nel periodo sopra indicato;
  • per i dipendenti non più in forza, dovranno valorizzare nella sezione individuale dei flussi Uniemens di competenza settembre e/o ottobre 2019 gli stessi elementi evidenziati per i dipendenti ancora in forza, ma non saranno valorizzate le settimane, i giorni retribuiti e il calendario giornaliero.

Nello specifico, quanto alla compilazione del flusso Uniemens, la Circolare Inps n. 121/2019 sottolinea come:

  • i datori di lavoro tenuti al versamento della maggiorazione del contributo addizionale NASpI, a decorrere dalla competenza settembre 2019, dovranno correttamente valorizzare, nel flusso Uniemens, la sezione <AltreADebito> di <DatiRetributivi> di <DenunciaIndividuale>;
  • il lavoratore interessato dal rinnovo di un precedente contratto a tempo determinato dovrà essere indicato nel flusso Uniemens, nell’elemento <Assunzione>, con il codice tipo assunzione “1R” (avente il significato di “Assunzione effettuata a seguito di rinnovo di precedente rapporto a tempo determinato).

In ogni caso, si ricorda che le regolarizzazioni effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare avverranno senza aggravio di oneri accessori.

Francesco Geria – LaborTre Studio Associato